Dies a quo della decorrenza degli interessi di mora sul compenso revisionale

Simone Abrate
08 Luglio 2022

Gli interessi di mora sul compenso revisionale decorrono dalla determinazione amministrativa sulla spettanza del predetto compenso; deve escludersi, inoltre, che, prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale, possa trovare applicazione l'interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal d.lgs. n. 231/2002.

Il caso. La ricorrente, affidataria del servizio di ristorazione, ha chiesto l'annullamento del provvedimento della stazione appaltante nella parte in cui, nell'accogliere la richiesta di compenso revisionale per il servizio svolto, non le ha riconosciuto altresì gli interessi moratori sulla somma così determinata.

La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso rilevando, in primo luogo, la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla base dei principi noti e più volte ribaditi dalla giurisprudenza (Cass. civ., SS.UU., 2.10.2020, n. 21990) secondo cui nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Nella specie, il Tar Lazio ha accertato che la disciplina contrattuale si limita a recepire l'obbligo legale di revisione del prezzo, senza introdurre alcun tipo di criterio predeterminante il contenuto della prestazione (anche in ordine al quantum), conseguendone l'attribuzione all'Amministrazione del relativo potere amministrativo e, di conseguenza, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla relativa controversia. Nel merito, il Tar Lazio ha osservato che ai fini dell'applicazione della c.d. mora automatica al compenso revisionale non rileva affatto la scadenza, legale o contrattuale, per il pagamento dei corrispettivi di servizio originari, cioè non (ancora) revisionati.

Infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che la pretesa al compenso revisionale non ha la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, in quanto la posizione giuridica soggettiva ha piuttosto la natura di interesse legittimo rispetto al potere-dovere della stazione appaltante di provvedere in merito all'istanza presentata dall'impresa interessata e la relativa determinazione va effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi. Si deve escludere, pertanto, che prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale possa trovare applicazione l'interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal d.lgs. n. 231 del 2002 (Cons. St., Sez. III, 14 luglio 2014, n. 3684