In vigore il d.l. 7 luglio 2022, n. 85: infrastrutture, giustizia e PNRR

La Redazione
La Redazione
11 Luglio 2022

E' entrato in vigore lo scorso 7 luglio il decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza".
E' entrato in vigore lo scorso 7 luglio il decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza". Il decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serire generale, del 7 luglio 2022, n. 157, è entrato in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione. In particolare l'art. 3 del decreto legge prevede che:
  • al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal PNRR, qualora risulti anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare, il TAR, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.
  • In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica la disposizione del precedente periodo e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
  • Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Il d.l. 85 interviene anche sul Decreto semplificazioni bis (art. 48 d.l. n. 77/2021, Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) prevedendo che:

  • nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 c.p.a. (disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche).
  • In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.