L’impossibilità per il concorrente di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, impone di ricorrere al soccorso istruttorio
11 Luglio 2022
La questione oggetto del giudizio. La vicenda all'origine del contenzioso in esame nasce dalla partecipazione della società ricorrente ad una procedura di gara svoltasi in modalità telematica.
Tale procedura, in particolare, risultava caratterizzata dall'obbligo di rendere le dichiarazioni in ordine ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016. Non risultando però possibile rendere tale indicazione sul modulo relativo all'offerta economica generato dalla piattaforma, e nonostante le “rassicurazioni” precedentemente fornite dalla stazione appaltante in ordine all'ammissibilità altresì di offerte che non contenessero l'espressa indicazione dei suddetti costi e oneri, la società ricorrente - che aveva articolato un'offerta non comprensiva dell'indicazione di questi ultimi - veniva esclusa dalla procedura, in ultimo aggiudicata all'unico fra i concorrenti che aveva invece separatamente indicato, al momento della presentazione dell'offerta, i costi di sicurezza e della mano d'opera.
Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. Toscana ritiene dirimente, al fine di giungere ad una decisione in ordine al caso in esame, valutare la reale possibilità per la ricorrente di rendere le dichiarazioni richiamate in sede di partecipazione alla procedura, dovendo trovare doverosa applicazione, ove dovesse concludersi per l'impossibilità di rendere tali dichiarazioni, il ricorso al soccorso istruttorio.
Nell'ipotesi, cioè, in cui tale impossibilità sia accertata, i principi di certezza del diritto, trasparenza e proporzionalità impongono all'Amministrazione di accordare all'offerente la possibilità di sanare la propria posizione al fine di ottemperare agli obblighi di legge previsti entro un dato termine.
Conclusioni. Il T.A.R. Toscana conclude quindi affermando che, in caso di accertata impossibilità per i concorrenti di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al soccorso istruttorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura che non abbiano reso tali dichiarazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità che governano l'agire amministrativo.
Sulla stessa pronuncia v. la nota di P. Martiello, L'omessa indicazione dei costi della manodopera da parte del concorrente per causa dell'Amministrazione non ne determina l'esclusione, in Giurisprudenza commentata. |