Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica è posto a garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa

Cecilia Valeria Sposato
11 Luglio 2022

L'inserimento, da parte di un partecipante alla gara, di elementi economici all'interno dell'offerta tecnica deve ritenersi illegittimo in quanto potenzialmente idoneo a condizionare la valutazione imparziale che deve essere compiuta dalla commissione aggiudicatrice.

La questione oggetto del giudizio. La vicenda trae origine dall'indizione di una gara per l'affidamento a terzi del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in un Comune, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

All'esito della gara la società ricorrente, seconda classificata, domandava l'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, contestando, in particolare, l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per aver quest'ultima presentato un'offerta contenente - nella voce relativa alle iniziative di sponsorizzazione - valori economici, in violazione del disciplinare di gara e del principio generale di divieto di commistione tra l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. Lombardia accoglie il ricorso, rilevando come il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica rappresenti espressione del principio di segretezza dell'offerta economica, finalizzato a garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti e posto a presidio dei più ampi principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Il rispetto di tale divieto, peraltro, va apprezzato in concreto e non in astratto, avendo riguardo alla concludenza degli elementi economici espressamente indicati o implicitamente desumibili dall'offerta tecnica.

Ove questi ultimi, cioè, siano effettivamente tali da consentire una ricostruzione anticipata dell'offerta economica nella sua interezza, quindi un apprezzamento preventivo, da parte della Commissione, della consistenza e convenienza economica di tale offerta, tale divieto deve considerarsi violato.

Conclusioni. Il T.A.R. Lombardia annulla quindi l'aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata, ritenuta illegittima in quanto disposta in violazione del principio di segretezza dell'offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche.

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