Danno da perdita del rapporto parentale: la prima applicazione della Tabella milanese integrata a punti -edizione 2022
12 Luglio 2022
La figlia di un uomo, deceduto a seguito di una battuta di caccia, conveniva in giudizio il responsabile del decesso e le sue compagnie assicuratrici, chiedendone la condanna ex art. 2050 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del padre. Il Tribunale, dopo aver ritenuto adeguatamente provato dall'attrice il rapporto causale fra l'attività venatoria e il ferimento (ed il successivo decesso) del padre e la colpa del convenuto, si pronuncia sul quantum debeatur, in relazione (tra l'altro) al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiesto dall'attrice.
Dopo aver richiamato le sentenze gemelle del 2003 (n. 8827/2003 e 8828/2003) e le cd. “sentenze San Martino” del 2008, il Tribunale rileva che la Cassazione, con la sentenza n. 10579/2021, ha auspicato la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti”, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Proprio alla luce di questa decisione, in data 29 giugno 2022, sono state pubblicate le nuove tabelle milanesi denominate “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti - Edizione 2022” (si veda Tabelle milanesi integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022). In tali tabelle, spiega il Giudice, “il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale”. Anche in questo nuovo criterio tabellare (non applicabile alle ipotesi integranti reati dolosi) si conferma il principio che “non esiste un minimo garantito”.
Conclude il Giudice osservando che le “nuove tabelle integrate a punti” sono coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possono essere utilizzate dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale. Dunque, nella fattispecie concreta, dovendosi fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass. n. 13269/2020), possono agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2022.
Chiarito ciò, nel caso concreto, il Giudice riconosce all'attrice i seguenti punti: punti 20, in considerazione dell'età della vittima primaria: 44 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella); punti 26, in considerazione dell'età della vittima secondaria: 18 anni alla data del decesso del padre (lett. “B” della Tabella); nessun punto, in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, l'attrice non conviveva con il padre; punti 9, in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti (lett. “D” della Tabella); punti 25, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella), per un totale quindi di punti 80; il Giudice, conseguentemente, liquida all'attrice, per il danno da perdita del rapporto parentale, la complessiva somma di Euro 269.200,00 (punti 80 x il “valore punto” di Euro 3.365,00). Il Tribunale liquida altresì all'attrice il danno patrimoniale da mancata percezione dell'assegno di mantenimento e condanna infine il convenuto, in solido con le Compagnie assicuratrici in coassicurazione, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 328.865,00, oltre interessi e spese processuali.
Fonte: ridare |