È perentorio il termine per la conclusione del procedimento di annotazione nel casellario ANAC

13 Luglio 2022

La regola della natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori non è applicabile ai procedimenti che conducono all'adozione di provvedimenti sanzionatori, come l'annotazione “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione” nel Casellario Informatico dei contratti pubblici. Rispetto ai procedimenti che conducono all'irrogazione di sanzioni i termini sono sempre perentori, a prescindere da un'espressa qualificazione normativa, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa dell'incolpato e dal principio di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento adottato oltre il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento di annotazione dall'art. 17 regolamento ANAC del 6 giugno 2018 “per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.

La questione. La controversia trae origine dall'impugnazione del provvedimento con cui l'ANAC ha comunicato alla ricorrente l'inserimento dell'annotazione “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione” nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, in quanto adottato ben oltre il termine perentorio di 180 giorni, decorrente dall'avvio del procedimento, di cui all'art. 17 del Regolamento ANAC del 6 giugno 2018“per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non perentorio il termine in questione, non essendo la perentorietà prevista dall'art. 17 del Regolamento, né desumibile dalla natura del provvedimento impugnato, avente funzione di “pubblicità notizia”.

Per ottenere la riforma della sentenza la società ha proposto appello.

La soluzione. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, sostenendo la tesi della perentorietà del termine.

A sostegno di tale conclusione ha valorizzato la natura sanzionatoria dell'annotazione che, nel caso di specie, era stata disposta per “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione”. Tale annotazione, sebbene non determini l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, presenta comunque effetti sanzionatori, in quanto incide sull'affidabilità e sull'immagine professione dell'operatore economico, aggravando la sua partecipazione a selezioni pubbliche.

Così qualificata l'annotazione, il Collegio ha sottolineato che l'esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsiasi natura, ed a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all'inerzia dell'autorità preposta al procedimento sanzionatorio, perché verrebbero altrimenti lese esigenze di sicurezza giuridica, certezza del diritto e tutela del diritto di difesa. Consentire l'adozione del provvedimento sanzionatorio oltre il termine specificamente fissato significa, invero, esporre l'incolpato ad un potere sanzionatorio di fronte al cui tardivo esercizio potrebbe essergli difficoltoso approntare in concreto adeguati strumenti di difesa.

Sotto altro profilo, la natura perentoria del termine in questione risulta funzionale alla piena realizzazione dell'effetto dissuasivo della sanzione, che esige anch'esso un lasso temporale il più possibile ristretto tra la contestazione della violazione e l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Alla luce di tali considerazioni è stata quindi dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto adottato oltre il termine di 180 giorni fissato dall'art. 17 del regolamento ANAC del 6 giugno 2018 per la conclusione del procedimento di annotazione nel casellario.

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