Reato continuato: la Consulta ammette una “seconda” messa alla prova
14 Luglio 2022
La Corte costituzionale ha evidenziato che «la sospensione del processo con la messa alla prova può essere concessa una seconda volta quando i reati siano contestati in diversi procedimenti ma siano stati commessi con un'unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso».
Il caso. Il GIP del Tribunale di Bologna non accoglieva la richiesta della messa alla prova (già avvenuta ed ottenuta in precedenza) da parte di un imputato, accusato di aver ceduto più volte alcune sostante stupefacenti, in quanto secondo l'art, 168-bis, comma 4, c.p. «la messa alla prova può essere concessa una volta sola», quindi contraria all'art. 3 Cost.
I rilievi della Corte costituzionale. E proprio la Consulta (a cui si è rivolto il giudice in questione) ha rilevato a riguardo che «se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell'ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e (…) di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati”. Pertanto, risulta irragionevole che, quando tali reati siano invece contestati in distinti procedimenti, “gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere e ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo».
Inoltre, tale preclusione «si pone in contrasto con l'obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi con un'unica azione od omissione, e di farlo anche attraverso il percorso, accentuatamente riparativo e risocializzativo proprio della messa alla prova».
Pertanto, il giudice dovrà rivalutare l'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato.
*Fonte: DirittoeGiustizia |