Mandato d'arresto europeo e condizione della doppia incriminabilità del fatto

La Redazione
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15 Luglio 2022

Mandato d'arresto europeo e condizione della doppia incriminabilità delfatto: non è richiesta una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutividel reato di cui trattasi nello Stato membro emittente e nello Statomembro di esecuzione.L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può quindi rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo per ilmotivo che solo una parte dei fatti che compongono detto reato nello Stato membro emittente costituiscereato anche nello Stato membro di esecuzione.

Mandato d'arresto europeo e condizione della doppia incriminabilità del fatto: non è richiesta una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato di cui trattasi nello Stato membro emittente e nello Stato membro di esecuzione.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può quindi rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo per il motivo che solo una parte dei fatti che compongono detto reato nello Stato membro emittente costituisce reato anche nello Stato membro di esecuzione. Nel giugno 2016 le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») nei confronti di KL, ai fini dell'esecuzione di una pena di dodici anni e sei mesi di reclusione. Tale pena corrisponde al cumulo di quattro pene inflitte per quattro reati, tra cui quello qualificato come «devastazione e saccheggio». La cour d'appel d'Angers (Corte d'appello di Angers, Francia) ha rifiutato la consegna di KL sulla base del rilievo che due delle condotte sottese a quest'ultimo reato non costituivano reato in Francia. A tale riguardo, il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi su un ricorso per cassazione avverso tale decisione di rifiuto, rileva che gli elementi costitutivi del reato di «devastazione e saccheggio» sono diversi nei due Stati membri interessati, in quanto, ai sensi della legge italiana, contrariamente alla legge francese, il pregiudizio all'ordine pubblico costituisce un elemento essenziale ai fini della qualificazione di tale reato. Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sul rispetto, nel caso di specie, della condizione della doppia incriminabilità del fatto, come prevista dalla decisione quadro 2002/584, alla quale è subordinata la consegna di KL. Nell'ipotesi in cui tale condizione non ostasse alla consegna di KL, tale giudice ritiene che si porrebbe allora la questione se, in tali circostanze, l'esecuzione del MAE debba essere rifiutata alla luce del principio di proporzionalità delle pene, sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, detto giudice ha sottoposto alla Corte tali questioni. La Corte dichiara che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista nella decisione quadro 2002/584, è soddisfatta nel caso in cui un MAE sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato unico che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando tali fatti configurano un reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale il pregiudizio a tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo. Inoltre, la Corte constata che, tenuto conto di detta condizione e del principio di proporzionalità delle pene, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire un MAE emesso per l'esecuzione di una pena privativa della libertà, qualora tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione. Giudizio della Corte In primo luogo, per quanto riguarda la portata della condizione della doppia incriminabilità del fatto, la Corte precisa anzitutto che, al fine di determinare se tale condizione sia soddisfatta, è necessario e sufficiente che i fatti che hanno dato luogo all'emissione del MAE costituiscano un reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Pertanto, non occorre che i reati siano identici nei due Stati membri interessati. Ne discende che, in sede di valutazione di detta condizione, al fine di determinare se sussista un motivo di non esecuzione del MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a verificare se gli elementi di fatto del reato che ha dato luogo all'emissione di tale MAE sarebbero, in quanto tali, costitutivi di un reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione nell'ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo. La Corte constata poi che, in quanto eccezione alla regola secondo la quale il MAE deve essere eseguito, il motivo di non esecuzione facoltativa del MAE costituito dalla condizione della doppia incriminabilità del fatto dev'essere interpretato restrittivamente e, pertanto, non è possibile interpretarlo in maniera da indurre a neutralizzare l'obiettivo consistente nel facilitare e accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie. Orbene, un'interpretazione secondo la quale tale condizione richiederebbe l'esistenza di una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato come qualificato dalla legge dello Stato membro emittente e quelli del reato previsto dalla legge dello Stato membro di esecuzione, anche per quanto riguarda l'interesse giuridico tutelato dalle leggi di questi due Stati membri, pregiudicherebbe l'effettività della procedura di consegna. Infatti, alla luce dell'armonizzazione minima nell'ambito del diritto penale a livello dell'Unione, una siffatta corrispondenza esatta può non sussistere per un gran numero di reati. L'interpretazione sopra considerata limiterebbe di conseguenza considerevolmente i casi in cui detta condizione potrebbe essere soddisfatta, mettendo così a repentaglio l'obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584. Per giunta, tale interpretazione disattenderebbe anche l'obiettivo consistente nel lottare contro l'impunità della persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale ha commesso un reato. In secondo luogo, la Corte rileva anzitutto che, salvo estendere il motivo di non esecuzione relativo alla condizione della doppia incriminabilità del fatto alla parte dei fatti che costituisce reato secondo la legge dello Stato membro di esecuzione e che non rientra quindi nell'ambito di applicazione di tale motivo, la circostanza che solo una parte dei fatti che costituiscono un reato nello Stato membro emittente costituisca reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione non consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare di eseguire il MAE. La decisione quadro 2002/584 5 non prevede una condizione secondo la quale la persona interessata non deve subire la pena nello Stato membro emittente per la parte dei fatti che non costituisce reato nello Stato membro di esecuzione. Orbene, l'esecuzione del MAE può essere subordinata soltanto a una delle condizioni tassativamente previste in tale decisione quadro. Inoltre, la Corte rileva che interpretare la condizione della doppia incriminabilità del fatto nel senso che l'esecuzione del MAE possa essere rifiutata per il motivo che una parte dei fatti incriminati nello Stato membro emittente non costituisce reato nello Stato membro di esecuzione creerebbe ostacoli alla consegna effettiva della persona di cui trattasi e condurrebbe all'impunità di quest'ultima per l'insieme dei fatti. Pertanto, in tali circostanze, detta condizione è soddisfatta. Infine, la Corte precisa che non spetta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nell'ambito della valutazione di detta condizione, valutare la pena inflitta nello Stato membro emittente alla luce del principio di proporzionalità delle pene. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.