Trasferimento della residenza abituale del minore verso uno Stato terzo
15 Luglio 2022
CC ha dato alla luce M nel 2011, in Svezia. Ella ha ottenuto l'affidamento esclusivo del figlio dal momento della sua nascita. Fino all'ottobre 2019, M ha sempre risieduto in Svezia. A partire dall'ottobre 2019, M ha iniziato a frequentare un collegio in Russia.
Nel dicembre 2019, VO, padre di M, ha presentato dinanzi a un tribunale di primo grado svedese una domanda diretta ad ottenere, in via principale, l'affidamento esclusivo di M, nonché la fissazione della residenza abituale di quest'ultimo presso il suo domicilio, in Svezia. CC ha sostenuto che tale organo giurisdizionale era incompetente per il motivo che, dall'ottobre 2019, M ha la sua residenza abituale in Russia. Detto organo giurisdizionale ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata da CC con la motivazione che, al momento della proposizione del ricorso, M non aveva trasferito la sua residenza abituale in Russia. La Corte d'appello di Malmö (Svezia) ha confermato la decisione del tribunale di primo grado secondo la quale sono competenti gli organi giurisdizionali svedesi.
La Corte suprema (Svezia), cui CC si è rivolta chiedendo di autorizzare l'impugnazione avverso la decisione della Corte d'appello di Malmö, domanda alla Corte di giustizia se il regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, resta competente a statuire su tale controversia, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione dell'Aia del 1996.
Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte rileva che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, la competenza in materia di responsabilità genitoriale è attribuita ai giudici dello Statomembro nel quale il minore ha la propria residenza abituale alla data in cui l'autorità giudiziaria viene adita. Infatti, a motivo della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nell'interesse del minore. Facendo riferimento alla data in cui l'autorità giurisdizionale dello Stato membro è adita, tale articolo costituisce un'espressione del principio della «perpetuatio iurisdictionis», secondo il quale tale autorità giurisdizionale non perde la propria competenza anche qualora nel corso del procedimento intervenga un trasferimento del luogo della residenza abituale del minore. Ne consegue che, laddove, alla data in cui l'autorità giurisdizionale dello Stato membro è adita, il minore di cui trattasi abbia la sua residenza abituale nel territorio di detto Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente per le domande relative alla responsabilità genitoriale, anche nel caso in cui la controversia implichi rapporti con uno Stato terzo.
Tuttavia, l'articolo 61, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis prevede che, nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 1996, tale regolamento si applichi «se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro» alla data in cui l'autorità giurisdizionale competente statuisce. Quindi, se, a tale data, tale residenza non è più stabilita nel territorio di uno Stato membro, ma in quello di uno Stato terzo parte della convenzione dell'Aia del 1996, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento deve essere esclusa a favore di detta convenzione.
Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento cessa di essere applicabile se la residenza abituale del minore è stata trasferita nel territorio di uno Stato terzo parte della convenzione dell'Aia del 1996 prima che l'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro, investita della controversia in materia di responsabilità genitoriale, abbia statuito.
La Corte sottolinea che la limitazione introdotta dall'articolo 61, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, a partire dal momento in cui il minore non ha più la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro ma in quello di uno Stato terzo parte della convenzione dell'Aia del 1996, è altresì conforme all'intenzione del legislatore dell'Unione di non pregiudicare le disposizioni di detta convenzione.
La Corte conclude che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, in combinato disposto con il suo articolo 61, lettera a), deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire su tale controversia ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione dell'Aia del 1996.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. |