Se manca la firma del difensore nella perizia il ricorso via PEC è inammissibile
15 Luglio 2022
La Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di omicidio colposo aggravato, ascrittogli per avere cagionato il decesso di un conducente di auto, in violazione di norme di circolazione stradale.
L'imputato proponeva ricorso per cassazione dichiarato poi dal Collegio inammissibile.
Principalmente la Corte di cassazione, nel dirimere la vicenda in esame, si è concentrata sulla modalità di presentazione del ricorso per via telematica, in ragione dell'emergenza pandemica da Covid-19.
La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i requisiti tecnici essenziali dell'impugnazione sono richiesti ad substantiam, per assicurare la provenienza dell'atto di impugnazione e soprattutto il tempestivo recapito all'ufficio giudiziario destinatario.
Ricorda il Collegio che «il difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale) della provenienza dell'atto da detto soggetto dell'abilitazione del difensore della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione, della completezza e integrità degli atti inviati determinano l'inesistenza giuridica dell'atto. Può, dunque, affermarsi che l'impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza e, correlativamente, che solo l'accertata carenza di tali requisiti essenziali giustifica la sanzione dell'inammissibilità» (Cass. pen., n. 41098/2021).
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
*Fonte: DirittoeGiustizia |