È rimborsabile l'assegno di mantenimento versato al figlio in misura eccedente rispetto a quanto dovuto?

Giulio Montalcini
15 Luglio 2022

Il padre, tenuto al mantenimento del figlio minorenne, versa nell'arco di un anno, un assegno di mantenimento maggiore rispetto a quello dovuto in sede di decreto di omologa di separazione. Il padre, non accetta di utilizzare la somma in eccedenza per spese future straordinarie eventualmente dovute per il figlio, e chiede la restituzione dell'eccedenza alla madre del figlio. Vista la natura del mantenimento del figlio minorenne, il padre ha diritto al rimborso dell'eccedenza versata?

Il padre, tenuto al mantenimento del figlio minorenne, versa nell'arco di un anno, un assegno di mantenimento maggiore rispetto a quello dovuto in sede di decreto di omologa di separazione. Il padre, pur consapevole di aver versato una cifra maggiore, non accetta di utilizzare la somma in eccedenza per spese future straordinarie eventualmente dovute per il figlio, e chiede la restituzione dell'eccedenza alla madre del figlio. Vista la natura del mantenimento del figlio minorenne, il padre ha diritto al rimborso dell'eccedenza versata?

L'assegno di mantenimento per i figli minorenni ha natura alimentare: è principio consolidato, infatti, che le somme versate a quel titolo siano irripetibili, impignorabili e non compensabili, perché destinate ad essere spese per soddisfare basilari esigenze di vita del beneficiario.

Da un lato, pertanto, considerata la particolare natura dell'assegno di mantenimento per i figli minorenni, non è ammessa, in linea di principio, la compensabilità delle somme versate dal genitore obbligato, con le spese straordinarie, vieppiù ritenuto che quest'ultime debbano essere, nella maggior parte dei casi, previamente concordate tra i genitori e documentate (entrambe queste condizioni non sembrano essere soddisfatte nel caso di specie).

Dall'altro lato, peraltro, le somme versate in eccesso dal padre rispetto al provvedimento di omologa di separazione, per la medesima ragione di cui sopra, non sono ripetibili, continuando ad assolvere a una funzione sostanzialmente alimentare.

Il principio di cui sopra può trovare un'attenuazione solamente nell'ipotesi in cui venga sostanzialmente meno la ridetta funzione alimentare del contributo: è il caso dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, corrisposto nonostante l'intervenuta indipendenza economica dell'avente diritto, ovvero ancora di quello in cui l'obbligato abbia versato una somma in evidente eccesso rispetto alla funzione assolta dall'assegno (Cfr. per il primo, Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2014, n. 11489 e, per il secondo, Cfr. Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2182)

Nel primo caso il genitore obbligato può agire in giudizio esigendo la ripetizione delle somme versate in eccesso purché, chiaramente, il Giudice accerti, con provvedimento di modifica delle precedenti statuizioni, che il figlio è divenuto economicamente indipendente a partire da un preciso momento storico.

Nel secondo, che rileva maggiormente nel caso di specie, il Giudice sarà tenuto ad una scrupolosa analisi del caso concreto, autorizzando o meno la ripetizione delle somme versate in eccesso.

Va tenuto conto peraltro che, nel caso di specie, il fatto che il padre abbia versato, per un intero anno, un importo superiore a quello dovuto potrebbe addirittura legittimare la richiesta della madre di una modifica delle precedenti condizioni, con richiesta d'incremento del contributo al mantenimento per i figli, alla luce della condotta acquiescente serbata dal padre, ch'era consapevole di aver versato di più rispetto a quanto dovuto, oltretutto per un periodo di tempo prolungato.

La condotta paterna, infatti, potrebbe essere considerata rivelatrice di una migliorata condizione economica da parte del coniuge obbligato, ovvero ancora di un'inadeguatezza del contributo a suo tempo fissato, rispetto alle rinnovate esigenze della prole.

Escluderei comunque la ripetibilità di quanto versato.

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