Determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento e assegnazione della casa coniugale
20 Luglio 2022
Nel caso di specie, la Corte di merito ha aumentato il contributo posto a carico di M.M. (l'ex marito), valorizzando alcune circostanze: l'età avanzata dell'appellante (A.B., l'ex moglie), che rendeva difficile l'inserimento nel mondo lavorativo; le precarie condizioni di salute della stessa moglie; il notevole contributo portato da quest'ultima alla formazione del patrimonio del marito; la rilevante sperequazione economico-patrimoniale della coppia; l'essere sempre la stessa priva di abitazione, vivendo tuttora nella casa coniugale; la stima del valore locatizio di mercato di una casa di abitazione di caratteristiche medie; l'accertato elevato tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio. Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato l'inammissibilità della domanda di assegnazione al marito della casa coniugale a causa della proposta avvenuta tardivamente. Il Collegio ha osservato che «la sentenza non contiene alcun accertamento circa l'asserita utilizzabilità, a fini residenziali, degli immobili di cui è proprietaria la ricorrente, né il ricorrente indica, nel corpo del motivo, come la questione sia stata posta nel corso del giudizio di merito; che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» (Cass n. 5605/2020, n. 17098/2019). Ne consegue che l'assegno riconosciuto alla moglie ha tenuto conto del «valore locatizio di mercato di una casa di abitazione di caratteristiche medie», e la Corte di merito ha posto in evidenza il carattere precario di tale fruizione, «essendo pendente il giudizio per il rilascio introdotto da M.M.; che quanto dedotto in ordine al mantenimento della figlia della coppia è del tutto carente di autosufficienza (…)».
Fonte: dirittoegiustizia.it |