Il deposito può avvenire tramite PEC?

Redazione scientifica
21 Luglio 2022

La Corte di Cassazione ribadisce l'inammissibilità di un atto depositato tramite PEC, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, in quanto la PEC costituisce un mero strumento di comunicazione a distanza.

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull'ammissibilità del deposito tramite PEC, a partire dalla vicenda di un'imputata presso il Tribunale di Catania la cui istanza di accesso al rito abbreviato era stata respinta perché depositata esclusivamente in formato telematico.

A seguito del giudizio di inammissibilità dell'istanza, il difensore ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affermando come vi sia solo una sottile distinzione tra la nozione di deposito cartaceo in cancelleria e le ulteriori forme tramite cui tale deposito può avvenire e sostenendo che il ricorso fosse comunque pervenuto alla Cancelleria del Giudice con le dovute garanzie di provenienza dell'atto. In tal modo, il deposito fisico e il deposito telematico costituirebbero solo due modi diversi, ma equipollenti di comunicazione con la Cancelleria.

La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile perché la distinzione operata è contraria tanto allo spirito quanto alla lettera della legge e ha ripercorso l'evoluzione dell'utilizzo della PEC nel procedimento penale, ribandendo come non sia possibile il deposito di un atto tramite PEC, se non nei casi espressamente previsti dalla legge:

Prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale l'unico deposito ammesso era la consegna fisica dell'originale cartaceo dell'atto da persona identificabile presso la Cancelleria. La PEC era ammessa solo quale strumento di comunicazione a distanza di una richiesta o di un'istanza.

Nel 2016 è stata ribadita l'inammissibilità delle memorie presentate tramite PEC in sede di giudizio penale di legittimità. Diversamente, il deposito è ammesso nel procedimento civile dal D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012) ancorché per le istanze non aventi incidenza diretta sul processo e in tutti quei procedimenti per cui non è previsto il deposito obbligatorio in cancelleria.

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