La rilevanza dei rapporti familiari ai fini dell'emissione dell'interdittiva antimafia

22 Luglio 2022

I rapporti familiari costituiscono uno degli elementi indiziari sui quali l'Amministrazione può legittimamente fondare, al ricorrere delle condizioni delineate dalla giurisprudenza, l'emissione di un'interdittiva antimafia.

Il caso. Una società che esercita l'attività di trasporto di materiale edile ha impugnato, con il ricorso principale, il provvedimento di accertamento della “sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni” (da cui è poi derivato il diniego di iscrizione nella c.d. “white list” provinciale) e, con motivi aggiunti, gli atti prodromici all'emissione del richiamato provvedimento principale.

Alla base dell'impugnata interdittiva antimafia sono stati illustrati e ricostruiti, tra gli altri, i legami di parentela, oltre alla fitta di rete di collegamenti e frequentazioni, sussistenti tra il direttore tecnico di una società collegata alla ricorrente e noti esponenti della criminalità organizzata.

La ricorrente ha proposto plurime censure che si fondano, essenzialmente, sulla carenza di specifici elementi fattuali e dati circostanziali idonei a supportare la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti impugnati.

Per quanto qui di interesse, la ricorrente ha affermato, tra l'altro, l'illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui hanno considerato i richiamati legami di parentela quali elementi sufficienti a giustificare l'emissione della censurata interdittiva antimafia.

Sugli elementi che devono connotare i legami di parentela ai fini della loro utilizzabilità come elementi indiziari rilevanti per l'emissione dell'interdittiva antimafia. Preliminarmente il TAR rammenta che il “tentativo di infiltrazione mafiosa”, elemento centrale su cui si fonda l'interdittiva antimafia, può essere ritenuto sussistente solo ove esso si fondi su elementi fattuali.

Afferma altresì che il relativo giudizio assume i connotati di una valutazione discrezionale che ben può correlarsi a “elementi di natura indiziaria” che vengono letti nel loro complesso come idonei a supportare la valutazione amministrativa.

Per quanto attiene specificamente ai legami parentali, il Collegio afferma che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito, da un lato, che gli stessi devono essere annoverati tra gli elementi indiziari valutabili dall'Amministrazione e, dall'altro lato, che i legami de quibus acquisiscono rilievo laddove “assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una «regia collettiva» dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia «clinica», così come i «contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia» e «le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione» (cfr. Cons Stato, sez. III, n. 1825 del 3 marzo 2021).

Alla luce del descritto criterio giurisprudenziale, il TAR ha analizzato il provvedimento impugnato ed è giunto alla conclusione che lo stesso è ampiamente e diffusamente motivato quanto ai rapporti di parentela e ai legami con ambienti mafiosi.

Ad avviso del Collegio, infatti, l'Amministrazione ha motivato la determinazione assunta “proprio con riferimento a plurimi elementi fattuali ricollegabili allo schema indiziario suddetto, di elaborazione giurisprudenziale, evocando infatti, da un lato, legami di parentela con soggetti legati a contesti di criminalità organizzata, e, dall'altro, vicende societarie anomale; profili che, letti nel loro insieme, danno adeguato riscontro dei pericoli di infiltrazione criminale e di conseguente condizionamento”.

Conclusioni. Con la sentenza in esame il TAR affronta uno dei profili, maggiormente dibattuti, sui cui spesso si fondano le motivazioni addotte dall'Amministrazione per l'emissione dell'interdittiva antimafia.

Il versante dei rapporti di parentela e dei legami con soggetti legati a contesti di criminalità organizzata, deve necessariamente basarsi su comprovati elementi fattuali, molto spesso contenuti negli atti di indagine e in quelli istruttori dei procedimenti penali.

Il TAR si allinea al criterio elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che esclude l'automatismo tra il legame familiare ed un tentativo di infiltrazione mafiosa, essendo necessario accertare l'intensità del rapporto di parentela in connessione con la gestione dell'impresa.