Art. 3, d.l. n. 85/2022: prime applicazioni da parte della giurisprudenza amministrativa

22 Luglio 2022

L'art. 3 del d.l. n. 85/2022, in assenza di una specifica disposizione che ne disciplini il regime temporale di applicazione, trova applicazione anche rispetto alle fasi non ancora concluse dei procedimenti giurisdizionali in corso riguardanti “interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.

Il caso. Rete ferroviaria Italiana (RFI) proponeva dinanzi al Consiglio di Stato appello cautelare contro l'ordinanza emessa dal TAR Puglia, che accoglieva l'istanza cautelare proposta dal Comune ricorrente e, conseguentemente, disponeva la sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado (in particolare, il “rinnovo dell'autorizzazione paesaggista adottata dalla Giunta regionale ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95”) ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione resistente volto a “selezionare il progetto idoneo ritenuto meno impattante da un punto di vista ambientale e paesaggistico”.

Il decreto monocratico della IV sezione del Consiglio di Stato. Il Presidente della IV sezione del Consiglio di Stato, dopo aver ricordato i presupposti previsti dall'art. 56 c.p.a. per la concessione delle misure cautelari monocratiche, ha evidenziato che, nelle more tra la pubblicazione dell'ordinanza cautelare appellata e la proposizione dell'appello oggetto della sua cognizione, è entrato in vigore il d.l. n. 85/2022, che all'art. 3 prevede che per “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR” – come quella in causa – è disposta d'ufficio l'anticipazione della “data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza”.

In forza di tale previsione, quindi, il giudice di primo grado ha anticipato l'udienza di trattazione del merito al 28 settembre 2022.

Tanto premesso, il g.a., considerata la riconducibilità della fattispecie alle controversie concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e la qualificabilità del pregiudizio vantato dall'appellante in termini di gravità, irreversibilità e irreparabilità, ha accolto l'istanza cautelare formulata dall'appellante, ritenendo le esigenze cautelari delle resistenti prima facie necessariamente recessive – “vieppiù in relazione alla ricordata voluntas legis” – rispetto all'esigenza di assicurare comunque il rispetto delle scadenze previste dal PNRR.