Il procedimento di revoca dell'amministratore

Maurizio Tarantino
15 Ottobre 2020

L'amministratore di condominio è un mandatario. Un soggetto fisico e/o giuridico, che, dietro compenso, si obbliga a svolgere determinate attività intellettuali in nome e per conto dei condomini. Secondo l'articolo 1703 del Codice Civile: "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra". Il primo comma dell'articolo 1129 del Codice Civile, che, regola la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio indica precisamente: Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'Autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera riguardo alla nomina del nuovo amministratore. A mente dell'undicesimo comma dell'articolo 1129 del Codice civile, la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. La revoca dell'amministratore può essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino