La rappresentanza dell'amministratore

Maurizio Tarantino
15 Ottobre 2020

Il potere di rappresentanza sostanziale dell'amministratore, che si esplica in tutte le attività di gestione del condominio e permane anche dopo la cessazione dell'incarico e sino a che non venga sostituito, è contenuto, ex art. 1131, comma 1,  c.c., nei limiti delle attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea. Le funzioni di rappresentanza si riferiscono all'amministrazione dei beni e servizi comuni; pertanto l'amministratore non ha alcun potere di rappresentanza sostanziale in ordine agli atti che riguardano posizioni individuali dei singoli condomini. Ne consegue che, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge o di quelle ulteriori conferitegli dal regolamento di condominio, l'amministratore potrà compiere tutte le relative attività, senza bisogno di alcuna delibera assembleare; nel caso di atti eccedenti le “ordinarie” attribuzioni sarà necessaria una apposita delibera assembleare o un mandato ad hoc da parte dei condomini.