Astensione dalle udienze deliberata a livello locale: l'efficacia è oggettiva o soggettiva?
26 Luglio 2022
A seguito della pronuncia con cui la Corte d'appello di Napoli riformava la pena inflitta in prime cure all'imputato, gli avvocati della difesa hanno proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto d'interesse, del rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dell'Unione della Camere Penali Italiane per il 21 giugno 2021. In particolare, la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza in quanto la delibera dell'UCPI esclude dall'astensione le Camere penali che avevano già aderito alle altre astensioni proclamate nel periodo, come nel caso di specie la Camera penale di S. Maria Capua Vetere che aveva aderito all'astensione del 16 giugno 2021.
La questione che viene sottoposta all'attenzione della Corte attiene dunque all'efficacia dell'astensione deliberata a livello locale. In particolare, ci si chiede se «la stessa spieghi efficacia esclusivamente sul piano oggettivo, e dunque nell'ambito del circondario giudiziario interessato, o anche sul piano soggettivo, e dunque per gli avvocati aderenti all'organismo rappresentativo e iscritti al patrocinio in questo circondario, indipendentemente dal luogo in cui gli stessi devono esercitare la loro attività defensionale il giorno dell'astensione». Secondo la pronuncia impugnata, che ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per la successiva astensione dichiarata dalla UCPI, la portata dell'astensione locale opera dunque anche sul piano soggettivo. La S.C. non condivide però tale interpretazione.
Richiamando le Sezioni Unite (Cass. pen., n. 40187/2014), la pronuncia ricorda che «il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, pertanto, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, comma 2, Cost. […] L'astensione dalla partecipazione alle udienze costituisce, dunque, per il difensore l'esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano». Ciò posto «l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella circoscrizione territoriale corrispondente a quella dell'organismo rappresentativo di categoria che ha proclamato l'astensione (Cass. pen., n. 18809/2019), e, dunque, non ha effetto nei confronti delle attività giudiziarie che si svolgono presso diversi uffici di merito o di legittimità, pur se riferite a provvedimenti decisori degli uffici interessati all'astensione (Cass. pen., n. 34442/2016). Parimenti, deve ritenersi che l'astensione a carattere nazionale che eccettui, in virtù dei limiti temporali posti dal codice di autoregolamentazione, alcuni circondari, non impedisca al difensore iscritto alla Camera Penale di questo foro di aderire all'astensione, qualora debba esercitare attività defensionale al di fuori del distretto predetto». Tornando al caso di specie, dalla delibera di astensione della Giunta dell'UCPI risulta che l'iniziativa a carattere nazionale indetta non aveva efficacia nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Annunziata, ma ciò «non impediva di certo ai difensori di questo foro, iscritti alle Camere Penali, di aderire all'astensione dalle udienze in sedi giudiziarie estranee a questo circondario».
In conclusione, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
*Fonte: DirittoeGiustizia |