Sull'integrazione degli elementi dell'offerta tecnica non concernenti aspetti essenziali

Diego Campugiani
26 Luglio 2022

Laddove l'irregolarità riguardi non l'offerta economica o tecnica in sé considerata, ma documenti o dichiarazioni di carattere accessorio, l'integrazione degli elementi formali dell'offerta è ammissibile quando la documentazione non concerna un suo elemento essenziale o comunque la relativa carenza non sia tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto.

Il TAR ha confermato l'aggiudicazione a favore di un'impresa la cui offerta era stato tacciata dal concorrente che la seguiva in graduatoria di non possedere le caratteristiche tecniche minime obbligatorie stabilite dal Capitolato d'Oneri.

L'amministrazione appaltante, preso atto della contestazione, aveva avviato un procedimento di riesame dell'offerta e degli apparati proposti, all'esito del quale aveva confermato l'aggiudicazione.

Con ricorso per motivi aggiunti il concorrente aveva quindi censurato la conferma dell'aggiudicazione per indebita integrazione dell'offerta che l'amministrazione avrebbe concesso all'aggiudicataria nel corso del procedimento di riesame.

Invero, come affermato dalla Consulenza Tecnica disposta dal Collegio il prodotto dell'aggiudicataria di fatto rispondeva del tutto ai requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare, ma rispondenza era potuta emergere con chiarezza solo dall'integrazione intervenuta con il procedimento di riesame, in quanto per almeno due dei requisiti solo in tale secondo momento erano state rese le dichiarazioni necessarie.

Il Collegio ha tuttavia ritenuto di non poter accogliere la tesi della ricorrente secondo cui le specifiche tecniche fossero state indebitamente integrate dall'aggiudicataria, poiché se è vero che l'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, esclude dal beneficio del soccorso istruttorio le carenze relative all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico partecipante alla gara, è parimenti dimostrato che nei casi in cui l'irregolarità riguardi non l'offerta economica o tecnica in sé considerata ma documenti o dichiarazioni di carattere assolutamente accessorio, la giurisprudenza ha considerato ammissibile l'integrazione degli elementi formali dell'offerta.

Tale integrazione “è ammessa quando la documentazione mancante: non concerna una carenza essenziale dell'offerta; o comunque non sia tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto; ovvero non riguardi un elemento essenziale presidiato dalla lex specialis con un'espressa clausola di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 09 aprile 2019, n. 2344; Consiglio di Stato, sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219: Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030)”.

Sicché nel caso controverso nessuna integrazione dell'offerta tecnica era stata effettuata, trattandosi solamente di un chiarimento rispetto a quella che era l'offerta originale, utile per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta, mediante l'acquisizione di documentazione, da parte del concorrente, che non assumeva carattere integrativo.

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