Intesa sul mercato delle unità a disco ottico: la Corte annulla parzialmente la decisione della Commissione ma conferma gli importi delle ammende inflitte

La Redazione
La Redazione
17 Giugno 2022

Intesa sul mercato delle unità a disco ottico: la Corte annulla parzialmentela decisione della Commissione ma conferma gli importi delle ammendeinflitte.La Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione avendo ritenuto che le imprese coinvolte, oltre adaver partecipato a un'infrazione unica e continuata, abbiano partecipato anche a più infrazioni distinte.

Sentenze della Corte nelle cause C-697/19 P | Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione, C-698/19 P | Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione, C-699/19 P | Quanta Storage/Commissione e C-700/19 P | Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione

Intesa sul mercato delle unità a disco ottico: la Corte annulla parzialmente la decisione della Commissione ma conferma gli importi delle ammende inflitte.

La Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione avendo ritenuto che le imprese coinvolte, oltre ad aver partecipato a un'infrazione unica e continuata, abbiano partecipato anche a più infrazioni distinte Con decisione del 21 ottobre 2015, la Commissione ha constatato che diverse società avevano violato le regole di concorrenza partecipando a un'intesa sul mercato delle unità a disco ottico (UDO) e ha inflitto loro ammende per un totale di 116 milioni di euro. L'infrazione di cui trattasi riguarda le UDO utilizzate, in particolare, in computer da scrivania e in computer portatili prodotti dalla Dell e dalla Hewlett Packard. Queste ultime, principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei personal computer, utilizzano procedure di gara d'appalto condotte su scala mondiale, che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo e su volumi di acquisti a livello mondiale con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati.

La Commissione ha considerato che i partecipanti all'intesa avevano coordinato i loro comportamenti concorrenziali, quanto meno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. Essi si erano comunicati le reciproche intenzioni riguardanti le strategie di candidatura al conseguimento di tali appalti, avevano condiviso i risultati degli appalti e si erano scambiate ulteriori informazioni di carattere riservato. La Commissione ha precisato che tale coordinamento era avvenuto mediante una rete di contatti bilaterali paralleli.

I partecipanti all'intesa cercavano di adeguare i loro volumi sul mercato e di fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quanto sarebbero stati in assenza di tali contatti bilaterali. La Sony Corporation, la Sony Optiarc, la Sony Optiarc America, la Quanta Storage, la Toshiba Samsung Storage Technology e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea hanno presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione o alla riduzione dell'importo le ammende inflitte. Con le sue sentenze del 12 luglio 2019 2 , il Tribunale ha respinto le loro richieste.

La Corte è stata adita in sede d'impugnazione al fine di ottenere l'annullamento delle sentenze del Tribunale nonché della decisione della Commissione, oppure una riduzione dell'importo delle ammende inflitte.

Con le odierne sentenze, la Corte annulla le sentenze del Tribunale ed annulla parzialmente la decisione della Commissione.

La Corte considera, in particolare, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione non aveva violato i diritti della difesa delle società e aveva adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione con la quale essa aveva constatato che queste ultime, oltre ad aver partecipato a un'infrazione unica e continuata, avevano partecipato anche a più infrazioni distinte. La Corte respinge tutti gli ulteriori argomenti formulati dalle parti.

Per quanto riguarda le ammende inflitte dalla Commissione, la Corte giudica, in sede di statuizione definitiva, che nessuno degli elementi dedotti dai partecipanti all'intesa né alcun motivo di ordine pubblico giustificano che essa si avvalga della sua competenza estesa al merito per ridurre tale importo.