Sull'unicità dell'opera d'arte ai fini della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Redazione Scientifica
26 Luglio 2022

La nozione di opera d'arte o rappresentazione artistica unica che consente ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), n.1, d.lgs. 50/2016, l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara...

La nozione di opera d'arte o rappresentazione artistica unica che consente ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), n.1, d.lgs. 50/2016, l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, è strettamente correlata alle caratteristiche di novità, originalità e individualità dell'opera che la S.A. sceglie di acquistare.

Un'opera da considerare nel suo complesso, come espressione “unica” dell'artista, ancorché frutto di diverse attività eseguite anche per il tramite di collaboratori.

Si riconosce, peraltro, in casi simili una legittimazione da parte degli ordini professionali ad agire in giudizio per contestare la natura e l'oggetto della prestazione richiesta, in ragione dell'utilità che l'annullamento della procedura comporterebbe a vantaggio degli iscritti in termini di partecipazione ad un'eventuale gara.

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