Sulla tempestività del deposito telematico degli atti oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile

Mahena Chiarelli
28 Luglio 2022

La V Sezione del Consiglio di Stato aderisce all'orientamento che depone per ritenere tempestivo il deposito telematico degli atti effettuato entro le ore 24 dell'ultimo giorno consentito.

Il caso. Nell'ambito di un giudizio di accesso in materia di appalti pubblici, l'appellante ha eccepito la tardività della memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., depositata telematicamente dalla controparte oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile.

La sentenza. Discostandosi da una parte della giurisprudenza di opposto avviso, il Collegio sostiene la tempestività della memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., pur se depositata oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile.

Precisa la Sezione che l'art. 4, comma 4, dell'allegato 2 al c.p.a., invocato a sostegno dell'eccezione di tardività, prevede che «È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».

Tale norma è stata interpretata da una parte della giurisprudenza nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24:00; ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020), ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera - ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.

Il Collegio, tuttavia, aderisce all'opposto orientamento secondo il quale, ai sensi della norma citata, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito: tale soluzione non contrasta con l'ultimo periodo della norma, ove si prevede che il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo: la garanzia del diritto di difesa delle controparti può infatti essere salvaguardata facendo decorrere dal giorno successivo i termini per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III - 17/11/2020 n. 7142, il quale ha ammesso che si tratta di soluzione non pacifica, e tuttavia in questo contesto «a favore della ammissibilità della memoria depone, in via residuale, la possibilità di concessione dell'errore scusabile, valutabile positivamente proprio in ragione dell'incertezza interpretativa sulla portata applicativa della disposizione processuale de qua»).

In conclusione, deve ritenersi che, ai sensi dell'evocata disposizione delle norme di attuazione al c.p.a., la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno): il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riferimento al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.