L'AGID pubblica le linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali

Redazione scientifica
28 Luglio 2022

Lo scorso 7 luglio l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato le linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Le Linee Guida sono state adottate ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale e della Determina AgID n. 160 del 2018 recante il Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il documento stabilisce le modalità di realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD) nonché le modalità di accesso allo stesso.

Il domicilio digitale è «l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD». L'INAD è accessibile tramite il punto di accesso attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui le persone fisiche possono usufruire delle funzioni necessarie per la gestione del proprio domicilio digitale, anche in caso di decesso del titolare o estinzione dell'ente, nonché per sopravvenuta impossibilità per il titolare di avvalersene e per accedere all'assistenza.

Per ottenere l'elezione del domicilio digitale, è necessaria la registrazione presso l'INAS accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi tramite SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Per gli Enti la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Per quanto attiene ai professionisti, le Linee guida ricordano che «l'art. 6-quater, comma 2 del CAD prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell'INI-PEC sia inserito anche nell'INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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