Domanda di divorzio diretto da coniugi stranieri

29 Luglio 2022

Una coppia di coniugi rumena può ottenere il divorzio diretto in Italia?

Due coniugi rumeni che hanno contratto matrimonio in Romania, residenti in Italia, possono presentare domanda di divorzio diretto, evitando un preventivo giudizio separativo?

La legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato disciplina i rapporti giuridici tra soggetti privati che presentano elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento giuridico.

Nello specifico, l'art. 31 della legge de qua dispone che la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del vincolo matrimoniale possano essere regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio.

In assenza di questa, si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta essere trascorsa in modo prevalente. Qualora la separazione o il divorzio non siano previsti dalla legge straniera applicabile, allora i coniugi possono scegliere di applicare la legge italiana.

Pertanto, qualora marito e moglie avessero contratto matrimonio in Romania ma fossero residenti in Italia e volessero procedere a separarsi o divorziare nello stato di residenza potranno scegliere se applicare la legge italiana ovvero quella rumena.

In particolare, è doveroso evidenziare che il Codul Familiei rumeno prevede la possibilità di divorziare senza previa necessità di separazione.

Quindi la coppia rumena che vive in Italia può ottenere direttamente il divorzio chiedendo che venga applicata la legge rumena.

Il divort (divorzio), per la legge rumena, può essere ottenuto in tre ipotesi: per consenso di entrambi i coniugi, per domanda presentata da uno solo di essi quando i rapporti si siano deteriorati e non sia più tollerabile la prosecuzione del matrimonio ed infine quando uno dei coniugi si trova in uno stato di salute grave, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

La legge rumena prevede il divorzio consensuale o giudiziale. La domanda deve essere presentata in Tribunale che emetterà dei provvedimenti circa la divisione dei beni, il mantenimento e l'affidamento dei figli.

La divisione dei beni dei coniugi è regolata dall'art. 36 del Codul Familiei che consente ai due di spartire i beni in ossequio alle loro volontà. In caso di disaccordo sarà il giudice a prendere una decisione in merito.

Il divorzio può essere pronunciato indipendentemente dalla presenza di figli della coppia, ma non può essere pronunciato se uno dei coniugi è interdetto. Il giudice, infatti, è tenuto a verificare l'esistenza del consenso libero e incondizionato di ciascun coniuge.

Per quanto concerne l'affidamento dei figli, così come il giudice italiano, il Tribunale rumeno adotta decisioni sulla base del preminente interesse di questi.

Si riscontra una differenza tra la disciplina italiana e quella rumena in tema di assegno di mantenimento: ai sensi dell'art. 41 del Codul Familiei, il coniuge divorziato ha diritto al mantenimento se si trova nello stato di bisogno dovuto ad una incapacità a lavorare precedente al matrimonio oppure intervenuta in costanza di matrimonio; il coniuge avrà diritto al mantenimento anche quando l'incapacità si manifesta entro il primo anno successivo al divorzio ma soltanto se l'incapacità è dovuta a fatti relativi al matrimonio.

L'ammontare di tale mantenimento essere pari fino ad un terzo del reddito netto del coniuge obbligato, in proporzione alle sue possibilità economiche ed allo stato di bisogno dell'altro coniuge. In ogni caso non può superare, insieme al mantenimento dovuto per i figli, la metà del reddito netto del coniuge obbligato.

Qualora sia stato pronunciato divorzio con addebito, il coniuge a cui è addebitato il divorzio non può godere dell'assegno di mantenimento, se non per un solo anno successivo alla data della pronuncia di divorzio.

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