Risarcimento del danno e oneri probatori

Davide Cicu
01 Agosto 2022

È escluso il risarcimento del danno ove il quantum sia genericamente invocato dall'operatore economico pretermesso in ragione della carenza di puntuali allegazioni probatorie in punto di aliunde perceptum vel percipiendum e di danno curricolare: la giurisprudenza amministrativa si è assestata su indirizzi interpretativi particolarmente severi e rigorosi allorquando vengono all'attenzione istanze risarcitorie, specie in materia di contratti pubblici ove non è configurabile neanche l'elemento psicologico.

L'oggetto di causa. Rispetto ad una gara per l'affidamento del “Servizio di amministrazione del personale, rilevazione delle presenze e gestione timesheet”, il secondo classificato ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e, nel contempo, ha domandato il risarcimento del danno, in misura proporzionale all'offerta economica (91 mila euro) per i mesi in cui il servizio non è stato reso stante l'anticipato affidamento del servizio.

Nelle more dell'esecuzione del servizio, il TAR ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, dichiarando l'inefficacia del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante stabilendo anche la decorrenza del subentro non oltre il 1° ottobre 2022. Invece, rispetto alla domanda risarcitoria il Collegio si è pronunciato in senso negativo.

L'aliunde perceptum. In generale, va premesso che le autorità giurisdizionali amministrative hanno negato suggello risarcitorio al quantum genericamente invocato dall'operatore economico pretermesso in ragione della carenza di puntuali allegazioni probatorie in punto di aliunde perceptum vel percipiendum e di danno curricolare: la giurisprudenza amministrativa si è infatti assestata su indirizzi interpretativi particolarmente severi e rigorosi allorquando vengono all'attenzione istanze risarcitorie, specie in materia di contratti pubblici ove non è configurabile neanche l'elemento psicologico.

Inoltre si è affermato che nelle gare pubbliche il lucro cessante da perdita della possibilità di aggiudicazione può essere risarcito per intero solo quando l'impresa documenti di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze lasciati disponibili per l'espletamento di altre commesse (mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere, in virtù di una praesumptio hominis ex art. 2729 cod. civ., che l'impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori), così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità e con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile, in applicazione del principio dell'aliunde perceptum e con la specificazione che l'onere di provare l'assenza dell'aliunde perceptum grava non sull'amministrazione, ma sull'impresa ricorrente.

Il rigetto della domanda risarcitoria. Ebbene,nel caso di specie, secondo il Collegio, la Ricorrente nulla avrebbe allegato circa la possibilità o meno di espletamento di commesse alternative, indi non giunge a paralizzare con adeguata prova contraria «l'operatività della presunzione semplice per cui, nel silenzio della parte, deve ragionevolmente ritenersi che le attività e le risorse strumentali dell'impresa siano stati utilmente destinati ad altri impieghi egualmente profittevoli.

A parere del Collegio, la richiamata presunzione di «aliunde perceptum vel percipiendum vale ad elidere la quota di utile asseritamente venuto a mancare all'appello nei mesi di illegittima pretermissione dall'affidamento».

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