Sul potere dell'ANAC di iscrivere nel Casellario informatico le notizie utili

Redazione Scientifica
03 Agosto 2022

Ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 207/2010, l'accertamento dell'ANAC è limitato alla verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione e della sua utilità (ravvisabile, quest'ultima, nell'ipotesi di riconducibilità del fatto ad una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici).

L'abrogazione dell'art. 8 d.P.R. n. 207 del 2010 non ha privato l'Anac del potere di iscrivere nel Casellario informatico le notizie «utili» (ossia quelle «riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario»); la ragione di ciò va rinvenuta nella funzionalità di tale attività all'assolvimento dei compiti di supporto delle Stazione appaltanti (per mezzo dello scambio di informazioni) assegnati all'Autorità.

D'altro canto, il complessivo sistema di controlli previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici si basa sull'utilizzo di plurimi dati ed informazioni tra cui spiccano le menzionate «notizie utili»: in tal senso, l'annotazione costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile al fine di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica.

Conseguentemente, il potere di disporre l'iscrizione riguarda – anche dopo l'abrogazione dell'art. 8 d.P.R. n. 207/2010 cit. – sia le notizie che, indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Anac ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario sia quelle rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara, oggi codificate dall'art. 80, Codice contratti pubblici.

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