Il divieto di associazione in RTI tra più imprese invitate alla gara è ragionevole anche nelle procedure negoziate

Redazione Scientifica
03 Agosto 2022

Il divieto di associazione in parola è una soluzione ragionevole anche nelle procedure negoziate ex art. 63 del Dlgs. 50/2016, in quanto elimina la posizione di vantaggio delle imprese invitate, costringendole a partecipare da sole e al meglio delle rispettive possibilità.

La previsione contenuta nella lettera di invito che vieta a due (o più) imprese, singolarmente invitate alla gara, di associarsi in RTI nella presentazione di un'unica offerta rappresenta un divieto espresso preordinato alla sostanziale esigenza di promuovere la concorrenza nel mercato, ossia di incentivare la presentazione del maggior numero possibile di offerte tra loro indipendenti, in ossequio al principio di massima partecipazione, nei limiti in cui esso è applicabile alle procedure negoziate; così individuata la ratio della previsione appare arduo non inferirne l'esclusione del concorrente che l'abbia violata.

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