Sulla nomina dei commissari di gara anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte

04 Agosto 2022

La nomina dei membri della Commissione di gara solo poche ore prima della scadenza del termine delle offerte non può ritenersi lesiva dell'interesse che l'art. 77, d.lgs. n. 50/2016 intende tutelare (ossia il leale confronto concorrenziale, la trasparenza e la imparzialità delle procedure), in assenza di seri indizi circa l'avvenuto condizionamento dei commissari, che si sia tradotto in una illegittima valutazione delle offerte.

Il caso.

La società ricorrente impugnava, con tre motivi di ricorso, il provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 1 della procedura di gara indetta da Consip per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi del

d.lgs.

n.

50/2016

, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di

compliance

e controllo per le Pubbliche Amministrazioni.

Le principali censure mosse afferivano alla presunta illegittimità della procedura di nomina della commissione giudicatrice da parte della stazione appaltante.

La pronuncia del TAR Lazio.

Il Tribunale, dichiarando infondato il ricorso, ha lasciato che la disciplina di cui

all'art.

77, co.

7,

la quale del Codice della Commissione rispetto alla scadenza del termine presentazione delle offerte, rispondendo all'esigenza, in sede di formulazione di contatti dell'offerta, di possibili prevenire contatti fra le imprese a partecipare alla gara ed i commissari, in modo da evitare situazioni in cui le offerte siano influenzate dalle preferenze, anche solo presunte o supposte, dei commissari, e così da tutelare il leale confronto concorrenziale, la trasparenza e l'imparzialità delle procedure.

I giudici hanno precisato, inoltre, che la violazione della richiamata disciplina, in un'ottica di tipo sostanzialistico, può costituire vizio dell'intera procedura di gara solo se la nomina anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sia in concreto suscettibile di incidere sulla indipendenza dei commissari e sugli elementi discrezionali delle loro valutazioni, essendo quindi necessario esaminare caso per caso se tale principio sia stato messo in pericolo dalla nomina anticipata della commissione.

Secondo il Collegio, nella fattispecie in esame deve ritenersi che sebbene l'Amministrazione abbia ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione di gara senza rispettare la scansione temporale di cui all'art. 77, comma 7, del Codice dei contratti, tuttavia, tale nomina è stata effettuata solo poche ore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rendendo difficile ipotizzare che si si siano potute realizzare collusioni tra i commissari ed i partecipanti alla procedura o interferenze.

La ratio della norma prevista dall'art. 77, comma 7, è quella di evitare che la conoscenza dei componenti della Commissione possa portare alla loro influenzabilità e al loro eventuale avvicinamento da parte dei concorrenti prima della presentazione delle offerte. Nel caso in esame, a parere del Collegio, la nomina dei membri della Commissione solo poche ore prima della scadenza del termine delle offerte non può ritenersi lesiva dell'interesse che la norma intende tutelare in assenza di seri indizi circa l'avvenuto condizionamento dei commissari, che si sia tradotto in una illegittima valutazione delle offerte.

Ne consegue che la violazione della disposizione in esame per effetto della nomina della commissione poche ore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non è idonea a determinare l'illegittimità della procedura di gara, non essendovi, in concreto, elementi idonei a far ritenere che sia stato violato il principio di imparzialità.

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