Il TAR Lazio si pronuncia sul principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici

04 Agosto 2022

L'onere probatorio a carico dell'offerente circa la pretesa equivalenza ai sensi dell'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 va assolto – a garanzia, tra l'altro, del principio di parità di trattamento dei concorrenti – nel contesto, specie temporale, della medesima procedura di gara.

Il caso. La società ricorrente impugnava, con tre motivi di gravame, la delibera con la quale la stazione appaltante ne disponeva l'esclusione dalla procedura negoziata indetta per l'affidamento del servizio di adeguamento dell'impianto antincendio di alcune locomotive all'esito di chiarimenti. La stazione appaltante motivava l'esclusione sulla base della dichiarata impossibilità di accertare l'equivalenza della soluzione offerta a quanto specificato nella documentazione posta a base di gara.

La pronuncia del TAR Lazio. Il Tribunale, muovendo dall'esame nel merito dei proposti motivi di gravame, ha osservato che le doglianze formulate in ricorso appaiono essenzialmente riconducibili alla questione se la documentazione prodotta dalla società ricorrente possa configurarsi come idonea ad attestare l'equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello posto alla base della procedura di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016.

In proposito, il Collegio ha richiamato sinteticamente le considerazioni espresse dalla giurisprudenza amministrativa per quanto concerne la ricostruzione del contenuto e della portata del c.d. “principio di equivalenza” recepito nell'ambito del Codice dei contratti, nonché in merito al correlato onere probatorio. Al riguardo, è stato osservato che il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, da intendersi quale “conformità sostanziale con le specifiche tecniche” nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 11 ottobre 2021, n. 6767).

Nel delineare la nozione di “conformità sostanziale” quale contenuto precipuo del criterio di equivalenza (elaborato nel quadro della disciplina dei contratti pubblici) è stato altresì evidenziato, in linea con l'individuata finalità ad esso sottesa – ricondotta all'esigenza primaria di assicurare la massima concorrenza tra gli operatori economici – che “l'equivalenza va ragguagliata alla funzionalità di quanto richiesto dalla pubblica Amministrazione con quanto offerto in sede di gara”, equivalenza correlata in particolare allo specifico interesse perseguito dalla Stazione appaltante (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 17 agosto 2020, n. 5063).

Alla luce di ciò, l'onere di dimostrare la predetta equivalenza, secondo quanto chiarito in sede giurisprudenziale, grava sul medesimo offerente.

In proposito, il tribunale ha evidenziato, infatti, che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza esigono che l'offerente provi l'equivalenza dei suoi prodotti contestualmente all'offerta, specificando sul punto che “l'offerente può fornire con qualsiasi mezzo appropriato la prova che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, fermo restando che la stazione appaltante deve essere messa nelle condizioni di svolgere una verifica effettiva e proficua della dichiarata equivalenza” (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 4 marzo 2021, n. 1863).

Il Collegio, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, rigettando il ricorso, ha confermato nel caso di specie il principio secondo il quale spetta al ricorrente medesimo, in qualità di offerente, la dimostrazione dell'invocata equivalenza della soluzione alle specifiche tecniche individuate dalla disciplina di gara.

Ciò posto, nella fattispecie in esame la documentazione prodotta dalla società ricorrente, secondo i giudici, non si configura come idonea ad attestare la predetta equivalenza.

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