Come cambia il diritto d'autore per l'editoria con l'attuazione della Direttiva Copyright

04 Agosto 2022

Il d.lgs. 177/2021, emanato in attuazione della c.d. Direttiva Copyright, ha apportato numerose ed importanti modifiche alla legge sul diritto d'autore (n. 633/1941). Questo focus si concentra sulle modifiche apportate nell'ambito dell'editoria e dei prodotti editoriali.
Premessa

Il d.lgs. n. 177/2021, entrato in vigore il 12 dicembre 2021, ed emanato in attuazione della c.d. Direttiva Copyright, ha apportato numerose ed importanti modifiche alla l. n. 633/1941 sul diritto d'autore (di seguito “L.A.”).

In particolare, la normativa oltre a disciplinare a favore degli editori nuovi diritti ed a carico delle piattaforme on-line, nuove forme di responsabilità, ha introdotto anche nuovi istituti (quali le licenze collettive estese) e nuove figure di autori e di titolari di diritti connessi (quali i direttori del doppiaggio, i doppiatori, gli adattatori dei dialoghi, i traduttori) e ha conferito in materia all'Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom), nuovi ed ampi poteri.

In questo focus si segnalano le novità introdotte in materia di opere collettive, riviste e giornali.

Le definizioni di pubblicazioni e di editori

Il nuovo art. 43-bis L.A., definisce (mutuandole dalla Direttiva Copyright)

  • come pubblicazione di carattere giornalistico (di seguito Pubblicazione o Pubblicazioni) un “insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi”, collocata all'interno di una testata registrata, con la “funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa”. Si noti che le “pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico” (art. 43-bis, comma 2);
  • come editori di pubblicazioni a carattere giornalistico (di seguito Editore o Editori),i soggetti che, “sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica”, editano le sopra indicate pubblicazioni, “anche se stabiliti in un altro Stato membro” (art. 43-bis, comma 3, L.A.).
I diritti esclusivi degli editori sulle pubblicazioni e la determinazione dell'equo compenso

Agli Editori come sopra individuati, l'art. 43-bis, comma 1, L.A. stabilisce chesulle loro Pubblicazioni sono riconosciuti i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli artt. 13 e 16 L.A.

A favore degli Editori, è stato così introdotto un nuovo diritto connesso al diritto d'autore, soggetto però alle seguenti limitazioni:

  • anzitutto con salvezza dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti su opere o materiali inclusi nella Pubblicazione, compreso il diritto di sfruttamento in forme diverse (art. 43-bis, comma 4, L.A.);
  • in secondo luogo precisando che, quando opere o materiali protetti sono inclusi nelle Pubblicazioni con licenza non esclusiva, i diritti ex artt. 13 e 16 L.A. non possono essere invocati dagli Editori per impedirne l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o materiali di pubblico dominio (art. 43-bis, comma 5, L.A.).

Dopodichéin tutti i casi di utilizzo on-line delle Pubblicazioni i prestatori di servizi della società dell'informazione (di seguito Prestatori di Servizi) sono obbligati a riconoscere agli Editori “un equo compenso” (art. 43-bis, comma 8, L.A.).

Per la determinazione di tale equo compenso, si dovrà tener conto di una serie di indici previsti del “numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori (…) e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari” (art. 43-bis, co. 8, L.A.).

Inoltre, la negoziazione tra Editori e Prestatori di Servizi (comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa), per la determinazione dell'equo compenso dovrà tener conto “anche dei criteri definiti dal regolamento” dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM). Si prevede, difatti, che l'AGCOM adotti un “regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso” (di seguito Regolamento). Si noti in proposito, che il termine previsto per l'adozione del Regolamento è stato fissato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 177/2021 (ossia dal 12.12.2021): al momento, tuttavia, sono ancora in corso i lavori per la sua adozione.

In ogni caso, durante la delicata fase della negoziazione dell'equo compenso i Prestatori di Servizi non potranno limitare “la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L'ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative può essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.” (art. 43-bis, comma 9, L.A.).

Inoltre, su richiesta dell'Editore o dell'AGCOM, ai Prestatori di Servizi, è fatto obbligo di mettere a disposizione, i dati necessari a determinare la misura dell'equo compenso e, correlativamente agli Editori è fatto obbligo di mantenere riservate quanto appreso in conseguenza dell'adempimento di tale obbligo (art. 43-bis comma 12, L.A.). Si noti che in caso di mancato adempimento, l'AGCOM potrà comminare sanzioni fino all'1% cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione, con espressa esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dalla legge applicabile.

Infine:

  • se entro 30 giorni dalla “richiesta di avvio del negoziato non si raggiunge l'accordo sull'ammontare del compenso,“ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica” (art. 43-bis, comma 10, L.A.);
  • se le parti non raggiungono l'accordo, nonostante l'intervento dell'AGCOM, è comunque possibile adire al Tribunale delle imprese (art. 43-bis, comma 11, L.A.), anche al fine di esperire l'azione di cui all'art. 9 l. n. 192/1998 (c.d. abuso di dipendenza economica, così, testualmente, definita dal citato art. 9: “situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”).

Fermo restando che per le Pubblicazioni on-line è sempre possibile (art. 43-bis, comma 6): i) l'utilizzo privato o non commerciale: ii) il richiamo tramite link; iii) la realizzazione di estratti molto brevi, che il successivo comma 7 chiarisce essere qualsiasi parte della Pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione nella sua integrità.

Una quota parte dell'equo compenso pattuito concordato con i Prestatori di Servizi, dovrà poi essere riconosciuto dagli Editori agli autori delle Pubblicazioni (art. 43-bis, comma 13). Tale quota sarà così determinata:

a) quanto ai lavoratori autonomi, in via convenzionale, entro un range tra il 2-5%;

b) quanto ai lavoratori subordinati, mediante accordi collettivi.

Non va poi dimenticato che tutti i diritti sopra descritti e disciplinati dall'art. 43-bis L.A.: 1. si estinguonodue anni dopo la pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico” e tale termine decorre “dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione” (art. 43-bis comma 14, L.A.); 2. non si applicano agli articoli pubblicati per la “prima volta anteriormente al 6 giugno 2019”(art. 43-bis, comma 15, L.A.).

La condivisione di contenuti on-line

Il d.lgs. n. 177/2021 ha introdotto un nuovo Titolo (il Titolo II - Quater) alla legge sul diritto d'autore, con il quale si disciplina l'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line (di seguito Prestatori Servizi Condivisione).

I Prestatori di Servizi Condivisione, secondo la definizione dell'art. 102-sexies, comma 1, L.A. sono tutti coloro che hanno come scopo principale, la memorizzazione e l'accesso al pubblico, ed in grande quantità, di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore. Inoltre, tali opere o altri materiali protetti, sono stati: a) caricati dagli utenti; b) organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o, anche solo, indirettamente.

Ai sensi del successivo art. 102-septies L.A., qualora la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere/materiali protetti avvenga senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti, i Prestatori Servizi Condivisione non sono responsabili della violazione, solo se provano di aver compiuto “secondo elevati standard di diligenza professionale di settore i massimi sforzi”:

a) per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;

b) per assicurarsi di aver reso disponibili al pubblico opere per le quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;

nonché di aver,

c) dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e di aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

Sono previsti poi obblighi informativi in favore dei titolari dei diritti da parte dei Prestatori Servizi Condivisione, che, se richiesti, dovranno fornire informazioni sulle misure di protezione adottate a tutela dei contenuti, nonché sull'utilizzo dei contenuti oggetto di eventuali accordi con i titolari (art. 102-septies, comma 3, L.A.).

Essi inoltre dovranno informare gli utenti, nella comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi (art. 102-nonies, comma 3, L.A.).

Difatti, a favore degli utenti, che caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati, è prevista dall'art. 102-nonies, co. 2, L.A. la facoltà di avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi:

a) citazione, critica, recensione;

b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

L'art. 102-decies, L.A., stabilisce infine:

a) che i titolari delle opere indichino le ragioni per le quali chiedono la rimozione delle loro opere, o la disabilitazione all'accesso on-line

b) che i Prestatori Servizi Condivisione:

  1. 1. effettuino una celere verifica della richiesta e diano poi un altrettanto celere comunicazione della decisione adottata;
  2. 2. istituiscano e rendano disponibili agli utenti meccanismi di reclamo delle decisioni adottate che siano celeri, efficaci e conformi alle linee guide adottate dall'AGCOM. Fermo restando che: i) nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati; ii) contro la decisione adottata a seguito del reclamo sarà possibile ricorrere all'AGCOM; iii) è fatto sempre salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il secondo comma dell'art. 102-sexies, esclude dagli obblighi di cui sopra i prestatori che danno accesso alle enciclopedie on-line ed ai repertori didattici o scientifici, purché ciò avvenga senza scopo di lucro.

Sono inoltre esclusi: i prestatori che danno accesso alle piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source; i fornitori di servizi di comunicazione elettronica; i prestatori di mercati online; i prestatori di servizi cloud da impresa a impresa e i prestatori di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale (art. 102, comma 2-sexies, L.A.).

Conclusioni

La recente normativa persegue lo scopo di favorire, a livello europeo, nuove opportunità di sviluppo e di tutela nel settore dell'industria creativa che si trova a far fronte a continui e rivoluzionari cambiamenti tecnologici.

Si assiste così ad un rafforzamento della tutela con riguardo all'utilizzo in formato digitale di opere protette dal diritto autore. Rafforzamento che viene portato avanti, assicurando maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti introducendo a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, (tradizionalmente ritenuti parte debole), il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti; imponendo alle piattaforme digitali maggiori forme di trasparenza nell'utilizzo delle opere altrui e riconoscendo agli editori di giornali un nuovo diritto connesso per l'uso delle opere giornalistiche diffuse on-line.

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