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Processo penale minorile

Luca Villa
05 Agosto 2022

Se il Tribunale per i minorenni è di antica istituzione, solo nel 1988 viene compiutamente disciplinato il processo penale relativo agli imputati minorenni ispirandolo alle convenzioni internazionali in materia (le c.d. “Regole di Pechino”, approvate dall'ONU nel 1985) ed adattandolo alla struttura del coevo nuovo codice di procedura penale.
Inquadramento

Se il Tribunale per i minorenni è di antica istituzione (r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), solo nel 1988 viene compiutamente disciplinato il processo penale relativo agli imputati minorenni ispirandolo alle convenzioni internazionali in materia (le c.d. “Regole di Pechino”, approvate dall'ONU nel 1985) ed adattandolo alla struttura del coevo nuovo Codice di procedura penale.

All'accertamento della responsabilità penale si accompagna sin dalla fase delle indagini preliminari l'esame della personalità al fine di ridurre al minimo l'impatto con il processo, di avviare interventi educativi, di adeguare il trattamento sanzionatorio e le misure coercitive alla personalità del minore, di favorire ove possibile la fuoriuscita dal circuito penale (c.d. diversion) al fine di recuperare il minore, individuando esiti processuali che favoriscano un positivo sviluppo della personalità ed il reinserimento sociale, anche attraverso interventi di mediazione o di riparazione che negli anni più recenti sono stati mutuati e adattati anche nel processo a carico degli adulti.

Sia il sistema sanzionatorio, che le misure coercitive, che i riti speciali ed il dibattimento sono autonomamente disciplinati e vige in generale (art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) il principio di sussidiarietà.

Principi generali

In base al principio di sussidiarietà (art. 1 d.P.R. n. 448/1988) le disposizioni previste dal Codice di procedura penale si applicano unicamente quando un istituto non è specificatamente disciplinato dal d.P.R. n.448/1988 (Cass. pen. n. 12600/2005; Cass. pen. n. 13512/2008).

In base al principio di adeguatezza educativa (art. 1 d.P.R. n. 448/1988) tutte le disposizioni devono tener conto della personalità e delle esigenze educative del minorenne. Applicazione concreta ed esplicita la si può ravvisare nei criteri di scelta delle misure coercitive (art. 19, comma 2, d.P.R. n. 448/1988), per le quali il Giudice deve considerare l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto (per esempio la frequenza scolastica).

Per salvaguardare la finalità educativa del processo è previsto, a tutela della riservatezza e per evitare lo stigma immanente nel processo penale, il divieto di ogni forma di divulgazione di notizie relative al processo e l'udienza si svolge a porte chiuse (artt. 13 e 33 d.P.R. n. 448/1988). Entrambe le disposizioni possono essere derogate se vi è richiesta del minore che abbia compiuto 16 anni.

Con il principio di proporzionalità si riconosce al Giudice un potere discrezionale, sia nell'istruttoria, che nel processo e nella fase esecutiva, adattando l'intervento sulle caratteristiche del singolo caso ai fini del perseguimento dei principi generali.

Varie fonti internazionali (art. 20 Regole di Pechino, art. 40, comma 2, Convenzione di New York del 20 novembre 1989, punto 4.50 delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore) esplicitano la necessità che i processi a carico dei minori siano caratterizzati dalla speditezza e si parla di principio dell'urgenza. Tale principio trova riflesso nel d.P.R. n.448/1988 nel quale sono previsti termini assai ridotti (a seconda della fascia d'età) per la durata delle misure coercitive.

Corollario di tali principi è la necessaria specializzazione del Giudice e degli altri soggetti coinvolti come enunciato dall'art. 40 dalla Convenzione di New York 20 novembre del 1989, dalla Raccomandazione CM/REC (2008)11, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 Novembre 2008, dalle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010. Tali statuizioni hanno trovato diretta applicazione in alcune pronunce della Corte Costituzionale (C. cost. n. 222/1983; C. cost. n. 1/2015), nelle quali si è ritenuta la necessità di un procedimento separato ed innanzi al Tribunale per i minorenni quando sono coimputati soggetti minorenni e maggiorenni e laddove si ritiene necessaria la competenza collegiale e multidisciplinare del G.u.p. nell'ipotesi di abbreviato chiesto a seguito di emissione di decreto immediato da parte del G.i.p..

L'art. 5 del d.P.R. n. 448/1988 prevede la specializzazione della Polizia giudiziaria e l'art. 11 dispone che gli avvocati iscritti alle speciali liste dei difensori d'ufficio degli imputati minorenni assicurino specifica preparazione nel diritto minorile.

Al fine di consentire un accompagnamento educativo del minore, da un lato, e di garantire la necessaria assistenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, dall'altro, è previsto che l'informazione di garanzia e i decreti di fissazione di udienza siano a loro notificati (art. 7 d.P.R. n. 448/1988) e che sia assicurata la loro presenza in ogni stato e grado (art. 12 d.P.R. n. 448/1988), tanto che la loro mancata partecipazione all'udienza preliminare o al dibattimento può essere sanzionata in via amministrativa (art. 31, comma 4, d.P.R. n. 448/1988). Peraltro nell'interesse del minorenne se ne può disporre anche l'allontanamento (artt. 12, comma 3, e 31, comma 4, d.P.R. n. 448/1988).

Nel processo penale minorile è garantita la partecipazione della parte offesa (artt. 10 e 31, comma 5, d.P.R. n. 448/1988), ma la stessa non può costituirsi parte civile e la sentenza penale non ha efficacia alcuna nei giudizi civili (art. 10 d.P.R. n. 448/1988).

La competenza e gli organi giudiziari

Il Tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi dai soggetti minorenni (art. 3 d.P.R. n. 448/1988), anche se il reato è commesso in concorso con soggetti maggiorenni o se il minore ha commesso più reati in continuazione, in parte da minorenne e in parte da maggiorenne (art. 14 c.p.p.). In tali casi pertanto si deve procedere separatamente. Sul punto l'attuale codice ha recepito l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (sent. n. 222/1983).

È invece competente il Tribunale ordinario nelle ipotesi di reato permanente (Cass. pen., sez. I, n. 37982/2004), e di reato abituale (Cass. pen. n. 9117/2011) trattandosi di fattispecie uniche non suscettibili di frazionamenti.

La competenza territoriale trova la sua disciplina nell'art. 3 R.D.L. n. 1404/1934 e nell'art. 49 R.d. 30 gennaio 1941 (Ordinamento Giudiziario) che attribuiscono la competenza territoriale dei Tribunali per i minorenni all'intero distretto della Corte d'Appello.

La specializzazione dell'organo giudiziario è assicurata con la partecipazione negli organi giudicanti di componenti privati, un uomo e una donna, scelti trai cultori delle scienze psicosociali, nominati ogni 3 anni dal C.S.M., (artt. 2, 5 e 6 R.D.L. n. 1404/1934, artt. 49 e 50 ord. giud.) e si articola attraverso diverse composizioni a seconda dell'attività svolta. La funzione di Giudice per le indagini preliminari è svolta da un giudice togato ed opera monocraticamente (art. 50-bis, comma 1, ord. giud.), per ragioni di snellezza processuale legata alla semplicità dell'attività svolta od all'urgenza. Nell'udienza preliminare il Tribunale opera con un collegio composto da un giudice togato e due componenti privati. Nell'udienza dibattimentale il Tribunale è composto da due giudici togati e due giudici onorari (art. 50 ord.giud.).

La Magistratura di sorveglianza trova invece la sua disciplina nell'ordinamento penitenziario (art. 79 l. 354/1975) ove si prevede che le funzioni del Magistrato di sorveglianza siano svolte dal Giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni (che è organo monocratico ex art. 51 ord. giud.) o dal Tribunale per i minorenni nella composizione ordinaria.

Per il Pubblico Ministero non è invece previsto alcun apporto né come componenti privati, né come Viceprocuratori onorari (che l'art. 1 ord. giud. prevede solo per i Tribunali ordinari).

Il difensore del minorenne deve essere in grado di assicurare una difesa specializzata. A tal fine è prevista non solo la formazione di specifici albi per le difese d'ufficio (art. 11 d.P.R. n. 448/1988), ma anche l'organizzazione di corsi di aggiornamento per i difensori d'intesa con i Tribunali per i minorenni (art. 15, comma 4, d.lgs. n. 272/1989).

La nomina del difensore di fiducia spetta al minore in base ai principi generali del Codice di procedura penale (art. 96 c.p.p). I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale possono pertanto nominare il difensore nelle ipotesi previste dall'art. 96 comma 3 c.p.p. quando il minore si trova in stato di arresto, fermo o custodia cautelare e solamente fino a quando questi non vi provveda (Cass. pen. n. 13560/2002).

Le indagini preliminari

Sin dalla fase delle indagini preliminari, su impulso del Pubblico Ministero o del Giudice, debbono essere svolte indagini sulla personalità del minore (art. 9 d.P.R. n. 448/1988) e le stesse possono essere svolte sia avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali (art. 6 d.P.R. n. 448/1988), che di «persone che abbiano avuto rapporti con il minore» o di esperti, senza alcuna formalità (art. 9, comma 2, d.P.R. n. 448/1988). Tale attività – che può essere svolta sia attraverso specifici accertamenti che mediante l'esame dell'imputato e del fatto-reato stesso - è essenziale al fine di valutare la maturità del minore ai sensi dell'art. 98 c.p..

L'omesso svolgimento di tali indagini da parte del Pubblico Ministero non comporta la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, lett. b), c.p.p., che concerne l'iniziativa dello stesso nell'esercizio dell'azione penale. Qualora l'indagine, che compete anche al Giudice, venga erroneamente omessa, il conseguente vizio di ordine procedurale, ove configurabile, può valere ad integrare una nullità a regime intermedio ma non certo una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, comma 1, c.p.p. (Cass. pen. n. 11884/1994).

Peraltro, ai fini della valutazione dell'imputabilità, per gli accertamenti indicati dall'art. 9 possono essere valorizzati altri elementi, offerti dalla realtà processuale quale l'esame del fatto e dei precedenti (Cass. pen. n. 27243/2011).

Accertamento sull'età del minorenne. Durante la fase delle indagini preliminari o anche nelle successive, se emerge il dubbio sull'età per i minori non compiutamente identificati, devono svolgersi i relativi specifici accertamenti, sia al fine di verificare l'imputabilità ai sensi dell'art. 97 c.p. in quanto infraquattordicenne, sia la competenza del Tribunale per i minorenni per i minori di 18 anni.

A tal fine l'art. 8 d.P.R. n. 448/1988 prevede una generale presunzione a favore del minore, in entrambi i casi, qualora permangano dubbi anche all'esito di specifica perizia che deve essere disposta anche d'ufficio. Si ritiene in giurisprudenza che a fronte di un accertamento radiologico che attesti l'imputabilità o la maggiore età, tale dato non possa essere superato dalla produzione di documentazione anagrafica incerta o incompleta (Cass. pen. n. 9493/2005). In caso di rifiuto del minore a sottoporsi a tali accertamenti si ritiene che non operi la presunzione di cui all'art. 8 ed il giudice potrà accertare l'età in base al proprio libero convincimento (Cass. pen. n. 11703/1991).

I provvedimenti in materia di libertà personale

A differenza di quanto previsto dal Codice di procedura penale, l'arresto in flagranza di reato ed il fermo sono sempre facoltativi e la Polizia giudiziaria deve agire tenendo conto non solo della gravità del fatto, ma altresì dell'età e della personalità del minore (art. 16, comma 3, d.P.R. n. 448/1988) e nell'esecuzione dei provvedimenti si devono adottare opportune cautele per evitare la curiosità del pubblico e l'effetto stigmatizzante (art. 20 d.lgs. n. 272/1989). Per procedere al fermo è necessario che il reato abbia una pena minima non inferiore a 2 anni di reclusione (art. 17 d.P.R. n. 448/1988). Dell'arresto deve essere data notizia, oltre che al Pubblico Ministero, anche agli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 18, comma 1, d.P.R. n. 448/1988) ed il minore deve essere accompagnato presso un Centro di prima accoglienza che è istituto separato e distinto dall'Istituto penale per minorenni (I.P.M.) e privo delle caratteristiche tipiche degli istituti penitenziari (art. 8 d.lgs. n. 272/1989).

Le misure cautelari applicabili ai minorenni sono unicamente quelle previste dal d.P.R. n. 448/1988 (art. 19, comma 1, d.P.R. n. 448/1988) e per tale ragione non si è ritenuta applicabile, ad esempio, la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria di cui all'art. 282 c.p.p. (Cass. pen. n. 27352/2013), o la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (Cass. pen. n. 20496/2007).

Nell'applicare le misure cautelari il Giudice deve non solo tener conto della personalità del minore e del suo contesto familiare e sociale ma altresì valutare che la misura scelta non venga ad interrompere i processi educativi in atto del minorenne (art. 19, comma 2, d.P.R. n. 448/1988; Cass. pen. n. 1645/1995).

Non operano nell'ambito minorile le presunzioni di pericolosità sociale previste dall'art. 275 comma 3 c.p.p. mentre trova applicazione l'art. 275 comma 2-bis c.p.p., secondo cui «non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena» (Cass. pen. n. 2151/2012), né una pena inferire ai 3 anni salvi i reati elencati nel medesimo comma.

I limiti edittali ed i reati per i quali si può emettere una misura coercitiva sono diversi da quelli previsti per gli adulti e si deve tener conto altresì dell'attenuante di cui all'art. 98 c.p. (art. 19, comma 5, d.P.R. n. 448/1988) con conseguente necessità di diminuire la pena massima di 1 giorno (Cass. pen. n. 37884/2007).

Principio di progressività. La Cassazione ritiene che sia per le trasgressioni alle prescrizioni previste dalle misure coercitive (art. 276 c.p.p.), che in ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari (art. 299 c.p.p.), trovino esclusiva e progressiva applicazione le disposizioni previste dagli artt. 20, comma 3, 21, comma 5, e 22, comma 4, del d.P.R. n. 448/1988, le quali prevedono il progressivo passaggio dalla misura delle prescrizioni alla permanenza in casa, al collocamento in comunità e alla custodia cautelare con il limite, in quest'ultimo caso, della durata dell'aggravamento per un tempo non superiore ad un mese (Cass. pen. n. 23260/2014).

Anche per i minorenni trova applicazione la nuova disciplina prevista dall'art. 299-bis c.p., ovvero la necessaria notifica alla parte offesa dell'istanza di modifica della misura coercitiva non essendo incompatibile con la finalità essenzialmente rieducativa del processo minorile (Cass. pen. n. 36737/2014).

La violazione da parte del minorenne dell'obbligo di permanenza in casa (o in comunità) non integra gli estremi del reato di evasione previsto dall'art. 385 c.p., posto che tali misure sono equiparate alla custodia cautelare solo ai fini del computo della durata massima e del calcolo della pena da scontare, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, e dall'art. 22, comma 3, d.P.R. n. 448/1988 (Cass. pen. n. 17663/2007).

Le singole misure coercitive. Con la misura coercitiva delle prescrizioni (art. 20 d.P.R. n. 448/1988) il minore viene affidato ai Servizi minorili impartendo specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Tale misura perde efficacia decorsi 2 mesi dal provvedimento e può essere rinnovata una sola volta e solo per tutelare le esigenze probatorie (art. 20, comma 2, d.P.R. n. 448/1988).

La permanenza in casa (art. 21 d.P.R. n. 448/1988) pur avendo evidenti analogie con la misura degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) si differenzia per la previsione di uno spettro più ampio di attività per le quali il minore può essere autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione (non solo esigenze di lavoro, ma anche di studio e per attività utili alla sua educazione) e per specifici obblighi di vigilanza per i soggetti che lo ospitano. Il minore è considerato in stato di custodia cautelare. In caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il Giudice può disporre la misura del collocamento in comunità (art. 21, comma 5, d.P.R. n. 448/1988).

Il collocamento in comunità (art. 22 d.P.R. n. 448/1988) è misura tipica del procedimento a carico dei minorenni e non trova al momento una corrispondenza nel Codice di procedura penale. Per gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il Giudice può disporre la misura della custodia cautelare ma al più per un tempo non superiore a 1 mese e solo se si procede per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

La custodia cautelare in carcere può essere applicata solo per reati puniti con l'ergastolo (pena in realtà non applicabile ai minorenni a seguito della sentenza della C. cost. n. 168/1994) o con la reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380, comma 2, lettere e), f), g), h) c.p.p. nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale. Tale tecnica di rinvio è stata definita come “mobile” e pertanto si ritiene applicabile la misura coercitiva per i furti in abitazione, sebbene l'art. 380 c.p.p., sia stato modificato con l'introduzione della lettera e-bis (art. 10 l. n. 128/2001) (Cass. pen. n. 37884/2007).

Le esigenze cautelari necessarie per emettere le misure coercitive sono il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione del reato (art. 23, comma 2, d.P.R. n. 448/1988) mentre con riferimento al pericolo di fuga, che come si è visto è presupposto necessario per decreto di fermo, la norma è stata dichiarata incostituzionale (C. cost. n. 359/2000) per violazione dei criteri della delega.

La durata massima delle misure coercitive è ridotta rispetto al procedimento ordinario con una progressiva diminuzione in considerazione dell'età. In particolare, i termini previsti dall'art. 303 c.p.p. sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16 (art. 23, comma 3, d.P.R. n. 448/1988).

Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il Giudice può imporre le prescrizioni previste dall'art. 20 d.P.R. n. 488/1988 e la violazione di tali prescrizioni può comportare l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 307 c.p.p. (Cass. pen. n. 13512/2008).

L'udienza preliminare

Sia all'udienza preliminare (art. 31 d.P.R. n. 448/1988), che al dibattimento (art. 33, comma 4, d.P.R. n. 448/1988) il Giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato se ne ritiene utile la presenza e non nei soli casi previsti, a fini probatori, dall'art. 490 c.p.p..

Durante l'udienza preliminare il Giudice può altresì disporre l'allontanamento dell'imputato, che continua ad essere rappresentato dal difensore, nel suo esclusivo interesse e limitatamente all'assunzione di informazioni sulla personalità.

Se il minore è presente deve essere sentito dal Giudice mentre le altre persone (genitori, parte offesa, servizi sociali) sono sentite se necessario per di valutare la personalità del minore (art. 31, comma 5, d.P.R. n. 448/1988).

Se l'imputato presta il consenso alla definizione del processo in tale fase, il Giudice al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. Inoltre, se vi è richiesta del Pubblico Ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva ed in tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Il consenso deve essere prestato personalmente dall'imputato (e vale anche il consenso prestato in una fase antecedente) o da difensore munito di procura speciale (Cass. pen. n. 6374/2010), ma non dal difensore nominato d'ufficio, trattandosi di diritto personalissimo (C. cost. n. 165/2012; C. cost. n. 24/2013).

La giurisprudenza ritiene che la definizione del giudizio nell'udienza preliminare debba essere equiparata ai procedimenti rebus sic stantibus, ovvero "a prova contratta", previsti nel rito ordinario, con conseguente applicazione dei medesimi principi in termini di materiale probatorio utilizzabile elaborati per il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena (Cass. pen. n. 24653/2014).

Contro la sentenza, emessa con il consenso dell'imputato, di condanna ad una pena sostitutiva o con formula che comunque presuppone l'accertamento di una responsabilità penale, quale il perdono, lo stesso (ed anche i genitori Cass. pen. n. 2168/1995) può presentare atto di opposizione (C. cost. n. 77/1993; Cass. pen. n. 6542/1997) entro 5 giorni. Nel seguente giudizio innanzi al Giudice del dibattimento non vige il divieto di reformatio in peius (art. 32-bis, comma 5, d.P.R. n. 448/1988). Se vi sono coimputati e solo alcuni hanno proposto opposizione, si sospende l'esecuzione della pena nei confronti dei non opponenti (art. 31, comma 3-bis, d.P.R. n. 448/1988) ed in caso di proscioglimento o assoluzione per ragioni che non riguardino la singola posizione, il Tribunale pronuncia la revoca anche nei confronti dei non opponenti (art. 32-bis, comma 6, d.P.R. n. 448/1988).

Durante l'udienza preliminare (ed al dibattimento ex art. 34, comma 4, d.P.R. n. 448/1988) il Giudice può emettere in via d'urgenza, e con necessaria convalida entro 30 giorni da parte del competente Tribunale per i minorenni quale giudice civile, provvedimenti civili a protezione del minore (art. 32, comma 4, d.P.R. n. 448/1988).

Gli esiti processuali

L'irrilevanza. Nel processo a carico di imputati minorenni, può essere emessa sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sia nella fase delle indagini preliminari, se l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore e previa fissazione di udienza camerale nella quale devono essere sentiti non solo l'imputato e gli esercenti la responsabilità genitoriale, ma anche la parte offesa (art. 27, comma 2, d.P.R. n. 448/1988) quando il fatto si caratterizza per tenuità delle conseguenze ed occasionalità del comportamento deviante, sia nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato (art. 27, comma 1, d.P.R. n. 448/1988). Ciò non significa necessariamente che si tratti di comportamento unico, né coincidente con lo stato di incensuratezza, richiedendo una attenta verifica della natura delle condotte pregresse e, di conseguenza, della ripetitività dei medesimi comportamenti illeciti (Cass. pen. n. 27648/2011).

Durante la fase delle indagini preliminari la richiesta di irrilevanza è di esclusiva competenza del Pubblico Ministero e non è richiesto il consenso dell'imputato.

Non trova invece applicazione l'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art 131-bis c.p., introdotto con l'art. 1 d.lgs. 28/2015, (Cass pen. n. 49494/2019) ed in particolare il p.m. non può chiedere l'archiviazione nel corso del procedimento.

L'immaturità. Per i soggetti di età compresa tra i 14 ed i 18 anni la capacità di intendere o di volere non può essere presunta ed il Giudice deve valutare il complesso di capacità, sentimenti e inclinazioni, lo sviluppo intellettivo, la forza di carattere, la capacità di intendere certi valori etici e il dominio che su se stesso abbia acquisito l'interessato, l'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito e l'attitudine al volere, cioè a determinarsi nella scelta. Aspetti della personalità che trovano espressione nel concetto di maturità (art. 98 c.p.).

Mentre l'incapacità di intendere e di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto, l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo (Cass. pen. n. 2140/1987).

Ai fini dell'accertamento dell'imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 9 d.P.R. n. 448/1988 ma può essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi le modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne (Cass. pen. n. 27243/2011).

Dalla diminuente discrezionale della pena prevista dall'art. 98 c.p. consegue la natura di circostanza (Cass. pen. n. 37884/2007) e l'applicazione della disciplina del bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.. Non opera per tale attenuante il divieto di bilanciamento con le aggravanti di cui all'art 69-bis c.p. introdotto con l'art 5 d.lgs 21/2018, né quello previsto dall'art 624-bis comma 4 c.p. (così come introdotto con l'art 1.6 lett c) l. 103/2017) essendo espressamente escluso in entrambi gli articoli.

La messa alla prova. Presupposto dell'istituto, al cui esito positivo consegue l'estinzione del reato, è la necessità di “valutare la personalità all'esito della prova”. La norma consente l'applicazione dell'istituto per qualsiasi reato ed il processo può essere sospeso ex art. 28 d.P.R. n. 448/1988 anche per il reato di omicidio (Cass. pen. n. 10962/1999) mentre la durata della prova è ancorata alla gravità del reato (fino ad un anno per reati puniti con la reclusione fino a 12 anni, fino a 3 anni per i reati più gravi).

La giurisprudenza di legittimità non ritiene che la confessione costituisca presupposto del reato.

In evidenza

Il giudizio di ammissibilità della sospensione per messa alla prova «deve essere condotto secondo criteri analoghi a quelli adottati per la messa alla prova del condannato (art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354), che postula l'avvio di una rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo inserimento nella vita della collettività, tali da essere efficacemente supportati dalla prevista attività di trattamento ed assistenza dei servizi specializzati. Il giudizio, per i suoi aspetti discrezionali, se formulato secondo tale schema e con logica motivazione è incensurabile in sede di legittimità» (Cass. pen. n. 10962/1999). «Quel che serve, come è stato scritto, è che l'imputato, il quale chiede o condivide la scelta della prova, non neghi le evidenze fattuali, pur ridimensionando o riqualificando l'episodio, non assuma, in definitiva, il ruolo di vittima ingiustamente perseguitata» (Cass. pen. n. 23355/2013).

Il minore non ha pertanto diritto ad essere comunque messo alla prova, perché spetta al giudice valutare se vi è un minimo di apertura e disponibilità nel soggetto o se ci si trovi innanzi a strutture psicologiche ormai definitivamente orientate (sempre Cass. pen. n. 10962/1999). Né è di ostacolo il fatto che l'imputato sia diventato nel frattempo maggiorenne, purché si tratti di personalità ancora in evoluzione (Cass. pen. n. 23864/2003).

Quanto all'onere motivazionale in alcune pronunce, pur ritenendo ammissibile il ricorso a moduli (Cass. pen. n. 27803/2013), od il ricorso ad estrema sintesi (Cass. pen. n. 36448/2013), si sottolinea che non deve trattarsi di motivazioni apparenti o di stile (Cass. pen. n. 4582/2012).

Per altro verso si ritiene che l'incompletezza delle indagini psicosociali non possa costituire un limite (Cass. pen. n. 7306/2012).

La Giurisprudenza di legittimità è pressoché unanime nel ritenere che il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorenne, disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei Servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti, comporti una nullità di ordine generale in quanto attinente alla partecipazione del Pubblico Ministero ed all'intervento dell'imputato (Cass. pen., n. 5778/2003).

Ritiene la dottrina (cfr. Giostra G., Il processo penale minorile, Giuffrè 2009, 393, e autori ivi citati) che nulla osti ad un provvedimento di proroga, purché i limiti massimi stabiliti dalla legge non siano complessivamente superati e previa fissazione di udienza per consentire l'interlocuzione.

Qualora il minore abbia contemporaneamente in corso diversi procedimenti si riconosce la possibilità di avviare contemporanee messe alla prova (Cass. pen. n. 46366/2012).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel ritenere che la sospensione ex art. 28 d.P.R. n. 448/1988 non possa essere disposta dal Giudice di secondo grado salvo che il Tribunale abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato (Cass. pen. n. 7848/1992).

Quanto al contenuto della messa alla prova oltre alle tipiche attività rieducative, è in tale contesto che si sono introdotti per la prima volta nell'ordinamento gli interventi di mediazione e le attività riparative o socialmente utili (art. 28, comma 2, d.P.R. n. 448/1988).

La Corte Costituzionale ha escluso che la messa alla prova possa essere chiesta durante le indagini preliminari (C. cost n. 139/2020), né che possa trovare applicazione l'art 657-bis c.p.p., aggiunto con l'art. 4 l. 67/2014 che ha introdotto la messa alla prova nel procedimento ordinario, e che consente di detrarre il presofferto in caso di esito negativo della m.a.p., in quanto incompatibile con la natura educativa del processo minorile (C. cost n. 68/2019).

Il beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 163 c.p. (con un limite di pena di anni 3 per i minorenni) presenta molte analogie con il perdono giudiziale previsto dall'art. 169 c.p. (con un limite di pena di due anni). In comune con tale misura ha sia i presupposti di valutazione discrezionale, sia l'effetto dell'estinzione del reato. Tuttavia, i due istituti si differenziano per il fatto che mentre nel perdono giudiziale l'effetto estintivo si verifica al momento del passaggio in giudicato della sentenza, nella sospensione condizionale della pena tale effetto è differito, in quanto è sottoposto ad una condizione risolutiva.

Mentre nel perdono il Giudice formula in termini di certezza la prognosi favorevole in ordine alla non ricaduta nel reato, con la sospensione condizionale della pena si opera un tentativo di recupero, realizzato attraverso una fase sperimentale al fine di superare il dubbio che, in sede di sospensione, residua. Legittima pertanto una pronuncia che da un lato neghi la concessione del perdono giudiziale e dall'altro applichi la sospensione condizionale della pena (Cass. pen. n. 3408/1982 ed in generale sui tratti distintivi dei due istituti C. cost n. 295/1986).

Il perdono più essere concesso anche con successive sentenze purchè sia rispettato il limite complessivo dei due anni (C. cost n. 154/1976) ed a tal fine è necessario che il giudice indichi in motivazione la pena che sarebbe stata inflitta.

I procedimenti speciali ed i riti alternativi

Unici procedimenti speciali ammessi nel procedimento minorile sono il rito abbreviato, il giudizio immediato e il giudizio direttissimo (art. 25 d.P.R. n. 448/1988).

Quanto al giudizio abbreviato ed al giudizio immediato la Corte Costituzionale (sent. n. 125/1995) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui prevede che la sospensione per la messa alla prova non può essere disposta se l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato o se l'imputato ha chiesto il giudizio immediato.

Risolvendo un contrasto avviatosi con la giurisprudenza di merito a seguito della sentenza Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2008, n. 38481, secondo la quale competente a celebrare il giudizio abbreviato a seguito di rito immediato è il G.i.p. (e quindi in composizizone monocratica), come previsto dall'art. 458 c.p.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., n. 18292/2014) e la Corte Costituzionale (C. cost., sent., n. 1/2015) hanno statuito che la celebrazione del rito abbreviato spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma II, ord. giud. non potendosi rinunciare al fondamentale apporto della componente specializzata per un epilogo di tale importanza nel quale è particolarmente rilevante la multidisciplinarietà dell'approccio.

Il dibattimento

Durante la fase dibattimentale (art. 33 d.P.R. n. 448/1988) si applica la disciplina del Tribunale ordinario e alcune specifiche disposizioni dell'udienza preliminare (accompagnamento coattivo dell'imputato, allontanamento, emissione dei provvedimenti civili). Come già evidenziato l'udienza è in genere a porte chiuse. L'esame dell'imputato è condotto dal Presidente.

Le impugnazioni

Mentre per riconoscere al minore il potere di nominare un difensore si deve far riferimento a interpretazioni di ordine sistematico, una previsione espressa è contenuta nell'art. 34 d.P.R. n. 448/1988 nel quale si attribuisce anche ai genitori la possibilità di impugnare i provvedimenti che riguardano i minori, disciplinando le ipotesi di doppia impugnazione con prevalenza di quella proposta dal minore se tra le stesse vi sia contraddizione.

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