È possibile accedere agli atti di un processo di cui non si è parte processuale?

Redazione scientifica
04 Agosto 2022

Il TAR Lazio si è pronunciato sulla possibilità di accesso di un terzo al fascicolo telematico di un processo di cui non è parte processuale e su quale organo debba decidere della relativa istanza.

Il TAR Lazio si è espresso sulla possibilità di accesso agli atti di un fascicolo telematico da parte di un soggetto terzo che lamentava la necessità di acquisire la documentazione alla base di un decreto ingiuntivo, in riferimento al quale non aveva ricevuto alcun atto di revoca o decadenza dagli incentivi.

A tal proposito il TAR ha evidenziato come l'accesso agli atti e ai documenti processuali sfugga alla disciplina ex art. 22 ss l. n. 241/1990, dal momento che essi non sono documenti amministrativi.

Mentre l'accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l'accesso ad atti e documenti di parte è garantito, con riferimento al processo telematico, “ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio” (dall'art. 17, comma 3 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40).

Viene stabilito anche che la trattazione dell'istanza di accesso debba essere valutata dal giudice in composizione collegiale, salvo attribuzione espressa al giudice monocratico.

I poteri decisionali attribuiti a un organo monocratico hanno carattere eccezionale per cui, salvo espresso riferimento, la trattazione della causa avviene di fronte a un Tribunale in composizione collegiale, al fine anche di permettere una più puntuale trattazione.

E', tuttavia, necessario che l'istanza sia sufficientemente motivata in relazione alla parte e all'interesse da questa fatta valere, idoneo a giustificare l'accesso al fascicolo telematico.