Via libera dal Governo alla riforma del processo penale
Redazione Scientifica
05 Agosto 2022
Il Governo si è riunito ieri pomeriggio a Palazzo Chigi per l'approvazione della riforma della giustizia penale. Si tratta, per l'esattezza, dell'approvazione in esame preliminare di un decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma n. 134/2021.
Il testo proposto dal Ministro Cartabia si compone di 99 articoli e si pone l'obiettivo di «rispettare uno degli impegni presi con l'Ue con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): la riduzione della durata media dei processi penali del 25% entro il 2026 e rispettare il diritto costituzionale delle vittime e degli imputati ad una ragionevole durata del processo».
Di seguito le principali novità:
implementazione del processo penale telematico con maggiore ricorso alla digitalizzazione e alla tecnologia durante l'intero procedimento, con ad esempio «notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che talora richiedono mesi o anni»
modifica dei termini massimi delle indagini preliminari grazie all'introduzione di un meccanismo di discovery degli atti, «nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare la stasi del fascicolo, nell'interesse di indagati e vittime»
valorizzazione deiriti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato). Viene prevista la possibilità di estendere il patteggiamento anche alla confisca facoltativa e alle pene accessorie
più filtri per la celebrazione dei processi: «nell'udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna». Viene introdotta un'udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre allo scopo di filtrare i procedimenti e il ricorso in appello sarà inammissibile in caso di mancanza di specificità dei motivi. Inappellabili invece le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a 3 anni.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, la riforma mira a diversificare e rendere più effettive le pena, da un lato, e, dall'altro, ad incentivare la definizione anticipata del procedimento. Nello specifico:
viene riformato il sistema di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. A fronte di tassi di riscossione e conversione delle pene pecuniarie minimi (1% di esecuzione, 0,4 di riscossione, secondo i dati del Casellario giudiziale relativi al 2019, con una perdita per il bilancio dello Stato, solo in quell'anno, di oltre 2 miliardi di euro), viene infatti prevista la possibilità di convertire la pena in misure limitative della libertà personale a fronte del mancato pagamento incolpevole.
Si prevede una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, «dando risposta al problema dei cosiddetti “liberi sospesi”, migliaia di condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza». Il giudice di cognizione all'esito dell'udienza di condanna, sul modello anglosassone, applicherà subito le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà). Restano esclusi i reati di criminalità organizzata e quelli di cui all'art. 4-bis ord. penit.
Viene ampliato l'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova ad un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore a 6 anni. Il PM potrà, se lo ritiene opportuno, proporre all'indagato/imputato la messa alla prova, ottenendo la definizione anticipata del procedimento con ricadute positive sui tempi dei processi.
L'istituto della particolare tenuità del fatto viene rivisto in triplice direzione: «estensione dell'ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato; esclusione dall'applicazione ad alcuni reati, tra cui la violenza sessuale, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul; i reati in materia di stupefacenti, la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, l'incendio boschivo». Sarà il giudice a valutare in concreto la tenuità del fatto, senza alcun automatismo. Resta esclusa tale causa di non punibilità laddove il comportamento sia abituale.
Viene esteso il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell'offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, con remissione della querela.
In tema di giustizia riparativa, il decreto «fornisce per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. Sono istituiti, con il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d'Appello. La giustizia riparativa si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell'interesse delle vittime dei reati. La riforma fa seguito alla Dichiarazione di Venezia dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa, adottata durante il semestre di presidenza italiano».
Si tratta dell'attuazione della delega contenuta nella l. n. 134/2021 e segue quella della riforma civile e dell'ordinamento giudiziario.
Inoltre ha già trovato attuazione tanto l'art. 2 della legge delega (che ha introdotto l'improcedibilità) ed è stata già approvata e rimessa alle Commissioni parlamentari la parte riguardante l'ufficio del processo.
*Fonte: DirittoeGiustizia
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