La natura del conto anticipi e le conseguenze nel giudizio di accertamento della pretesa creditoria su esso fondata

Giusi Ianni
08 Agosto 2022

Nella prassi bancaria il conto "anticipi" può presentarsi come avvinto da nesso funzionale ad un conto corrente di corrispondenza, ovvero come del tutto indipendente da esso.

Massima

Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.

Il caso

ll Tribunale di Ivrea con sentenza del 19 novembre 2014 respingeva le domande proposte da Tizio, Caio e Sempronio, quali fideiussori della Alfa s.r.l. (debitrice principale, fallita in corso di causa), nonché dalla terza datrice di ipoteca Mevia, nei confronti della Banca Beta s.p.a., relativamente ad un conto corrente ordinario ed a quattro "conti anticipi fatture". Contestualmente, il giudice di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale di condanna solidale di Tizio, Caio e Sempronio al pagamento della somma di Euro 91.048,98, oltre interessi al tasso dell'8% annuo dal 1 gennaio 2006. Avverso la predetta sentenza interponevano appello i soccombenti, ma il gravame era rigettato dalla Corte di Appello di Torino la quale, per quanto qui rileva, considerava conto autonomo il conto anticipi, in maniera disgiunta dal conto corrente di corrispondenza facente capo alla società fallita. Anche la predetta decisione era impugnata dai soccombenti, con ricorso accolto dalla Corte di Cassazione.

La questione

I ricorrenti, in particolare, si dolevano del fatto che la corte del merito aveva omesso di considerare che il conto anticipi non dà luogo ad un rapporto autonomo, ma partecipa ad un unico rapporto senza soluzione di continuità, essendo privo di autonomia strutturale e funzionale e costituendo un mero strumento tecnico, tanto che il saldo passivo del medesimo non può, da solo, ritenersi indicativo di uno scoperto.

Le soluzioni giuridiche

Il relativo di motivo di ricorso portava i giudici di legittimità a rilevare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva indagato circa la natura, nel caso specifico, del conto anticipi, se cioè le parti lo avessero effettivamente configurato come separato ed a sé stante, nell'ambito della propria autonomia negoziale e nell'esercizio della loro libertà di delineare i rispettivi rapporti, oppure se lo avessero voluto come mezzo allo scopo di un'unitaria operazione finanziaria.

Osserva, infatti, la Corte nella pronuncia in commento che nella prassi bancaria il «conto anticipi» può presentarsi come avvinto da nesso funzionale ad un conto corrente di corrispondenza, ovvero come del tutto indipendente da esso.

Nel primo caso, non esprimendo il conto anticipi una posizione debitoria “autonoma e separabile” rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente dovrà attenere al complessivo rapporto e le parti non potranno far valere in giudizio pretese creditorie fondate su uno solo di detti conti (ad esempio, la pretesa della banca di esigere il saldo passivo concernente il conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui il medesimo accede). Nel secondo caso, l'anticipazione rappresenta un ordinario finanziamento concesso dalla banca e il saldo di esso corrisponde con il capitale anticipato dalla Banca e non rimborsato dal cliente, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza facente capo al cliente medesimo. In detta ipotesi, il credito insoddisfatto della banca relativo al "conto anticipi" può essere oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità di parallelo accertamento del saldo del conto corrente di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente collegato al primo (se non per la coincidenza soggettiva delle parti contraenti).

Ne consegue la necessità per il giudice del merito adito con una azione di pagamento riguardante un "conto anticipi" di procedere, in prima battuta e quale premessa logica alla decisione, all'accertamento, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, dell'esistenza, o meno, di un collegamento funzionale con un conto corrente di corrispondenza. Solo, infatti, in mancanza di un simile collegamento funzionale sarà possibile considerare autonomamente il saldo del conto anticipi, dovendosi diversamente farsi riferimento al saldo del conto corrente collegato, inscindibile da quello del conto anticipi.

Nella vicenda all'esame della Suprema Corte nella pronuncia in commento, a fronte della domanda riconvenzionale di pagamento della Banca riguardante il conto anticipi, i fideiussori avevano evidenziato la necessità di un ricalcolo del saldo di dare/avere tra le parti che tenesse conto anche delle annotazioni illegittime effettuate sul conto corrente di corrispondenza ritenuto funzionalmente collegato. In tale contesto assertivo, il giudice avrebbe dovuto preliminarmente accertare se sussistesse la menzionata connessione contabile e funzionale tra i due conti e, in presenza della prova di quel collegamento, avrebbe potuto e dovuto detrarre dal saldo del conto anticipi le eventuali poste indebitamente calcolate dalla banca sul conto corrente ordinario (pur non avendo, evidentemente, i fideiussori legittimazione ad una azione di ripetizione dell'indebito, spettante unicamente al correntista, nel caso di specie fallito).

Da qui il rinvio al giudice del merito per nuovo esame.

Osservazioni

La sentenza in commento rappresenta un'utile bussola per la ricostruzione degli accertamenti da compiersi in presenza di una pretesa creditoria riguardante un conto anticipi. I conti in questione, infatti, non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, in quanto l'istituto di credito annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di titoli cambiari o fatture, importo che poi riannota in "avere", una volta riscosso il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso normalmente conferitogli dal cliente. A seguito, poi, dell'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In presenza di simile atteggiarsi del rapporto negoziale, il conto anticipi è privo di autonomia e unico dato suscettibile di rispecchiare i rapporti dare/avere tra le parti è il saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto".

Il conto anticipi, tuttavia, può atteggiarsi in maniera del tutto autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, qualora l'anticipazione sia configurata, per volontà delle parti, come un ordinario finanziamento concesso dalla banca: in questo caso il saldo del conto anticipi rappresenta il capitale anticipato e non rimborsato dall'istituto di credito, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza.

Solo nella seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" potrà essere oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità di accertamento esteso al conto corrente di corrispondenza. Da un lato, quindi, la Banca potrà chiedere in pagamento il saldo passivo del solo conto anticipi, dall'altro non assumeranno rilievo le eccezioni del correntista (o del fideiussore) relative ad eventuali illegittimità consumate dall'istituto di credito sul conto corrente di appoggio della linea di anticipo su fatture.

Fondamentale, quindi, rispetto ad un'azione afferente un conto anticipi, diventa verificare se sussista o meno un collegamento funzionale con il conto corrente di corrispondenza.

Peraltro, come chiarito dagli stessi giudici di legittimità nella sentenza in commento, al fine di compiere tale accertamento non è necessario fare applicazione dei principi ermeneutici dettati con riferimento al collegamento negoziale (che postula sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale), dovendosi piuttosto fare riferimento alla causa concreta dell'intera operazione realizzata dalle parti, sulla base delle risultanze documentali in atti e delle prove raccolte. L'accertamento, evidentemente, compete al giudice di merito e non sarà sindacabile in Cassazione ove sorretto da idonea motivazione.

Riferimenti

Nella maggior parte delle pronunce di legittimità e di merito edite si evidenzia la natura meramente accessoria del conto anticipi, con conseguente necessità di fare riferimento al saldo del conto corrente per la ricostruzione del rapporto tra Banca e cliente e non revocabilità delle rimesse annotate sui conti anticipi, non aventi natura solutoria (Cass. civ., sez. I, ord., 16 marzo 2018, n. 6575). Vi sono, tuttavia, delle pronunce di merito che hanno affermato, rispetto al caso concreto esaminato, il carattere autonomo del conto anticipi rispetto al conto corrente di riferimento, con conseguente facoltà per la Banca di agire autonomamente per il recupero dell'anticipazione concessa e non rimborsata alla scadenza, o nei confronti del debitore ceduto o nei confronti dello stesso cliente (Trib. Torino, 24 ottobre 2018, reperibile su www.deiure.it).

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