Concessione del beneficio di esdebitazione

La Redazione
08 Agosto 2022

Un decreto della Corte d'Appello di Bologna in tema di requisito oggettivo per l'esdebitazione, a seguito dell'approvazione del CCI, della Direttiva UE 1023/2019 e dell'art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012.

La Coorte d'Appello di Bologna, a seguito dell'approvazione del nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), della Dir. UE n. 1023/2019 e dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012, ha ritenuto tacitamente abrogato il requisito oggettivo riguardante il pagamento parziale dei debitori per l'esdebitazione (contenuto nell'art. 142 l.Fall.).

Una diversa interpretazione darebbe infatti adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, i quali sono legittimati a chiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi. Inoltre, se anche si dovesse ammettere la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro oggettivo, esso dovrebbe comunque essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore.

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