Il pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. è inefficace finché il bene pignorato non viene individuato

08 Agosto 2022

Le decisioni del tribunale di Ferrara in commento offrono l'occasione per ripercorrere i tratti fondamentali di un istituto di recente conio, effettivamente pensato dal legislatore per ovviare alle problematiche insite nel pignoramento di beni di difficile intercettazione e rispetto ai quali la disciplina classica del pignoramento mobiliare si era rivelata incapace di tutelare le esigenze del creditore procedente.
Introduzione

Meritano di essere segnalate due recentissime pronunce, rispettivamente del 15 e del 18 maggio u.s., con cui il Tribunale di Ferrara si sofferma sulla disciplina del pignoramento dei beni iscritti nel P.R.A., materia di recente interessata dall'introduzione di un'apposita norma di legge e segnatamente dall'art. 521 bis c.p.c.

La prima occasione è offerta dalla notifica da parte di un creditore procedente di un atto di pignoramento di un autoveicolo privo dell'intimazione al debitore dell'obbligo di consegna del bene all'Istituto vendite giudiziarie (previsto, invece, dal primo comma della succitata disposizione), con la conseguenza che né il debitore provvedeva alla spontanea consegna del bene, né l'I.V.G. era riuscito a rinvenirlo autonomamente.

Il Giudice dell'esecuzione ferrarese dichiarava, così, l'estinzione della procedura e il rigetto dell'istanza di vendita del bene pignorato, in conseguenza dell'inefficacia del pignoramento.

Nel secondo caso, invece, al giudice dell'esecuzione è chiesto, da parte di un creditore procedente, di revocare dell'ordinanza con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'esecuzione, in ragione del fatto che il creditore istante aveva iscritto a ruolo il pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. nonostante la mancata apprensione del veicolo pignorato.

A dire dell'istante, tuttavia, la mancata disponibilità del bene sarebbe stata irrilevante e non avrebbe dovuto condizionare, escludendola, né la iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, né, addirittura, la proposizione di una efficace istanza di vendita e di provvedere sulla stessa.

Anche tale istanza viene rigettata, con conferma della ordinanza di estinzione del processo.

Il pignoramento ex art. 521 bis c.p.c.

La materia relativa al pignoramento di beni iscritti al P.R.A., precisamente il “pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”, è stata espressamente disciplinata dal legislatore meno di dieci anni or sono.

Nel 2014 il legislatore, con l'art. 19 D.L. n. 132/2014, ha introdotto l'art. 521 bis c.p.c..

Tale disposizione, applicabile ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, (quindi dall'11 dicembre 2014), prevede che il creditore procedente, per procedere al pignoramento di veicoli, può seguire una forma di pignoramento alternativa a quella mobiliare di cui all'art. 518 c.p.c., che avviene mediante notifica dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. e poi la materiale apprensione del bene da parte dell'ufficiale giudiziario (È opportuno segnalare che il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116,prevede all'art. 27, comma 1, lett, b), n. 5, che la parola “tribunale” (art. 521 bis, comma 5 c.p.c.) sia sostituita con quella “giudice di pace”, ma la effettiva entrata in vigore della modifica è stata differita al 31 ottobre 2025 (ex art. 8 bis, comma 1, lett. b, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8).

In particolare, il pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione nel P.R.A. di un atto contenente, oltre alla consueta intimazione ad “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”, ex art. 492 c.p.c., anche:

1) l'esatta indicazione, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, dei beni e dei diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione (targa, caratteristiche di fabbricazione, nome del proprietario) (cfr. art. 12 R.D. n. 436/1927 avente ad oggetto i contratti di vendita degli autoveicoli ed istitutivo del P.R.A.) e

2) l'intimazione “a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino”.

Oltre alla trascrizione, tale forma di pignoramento mutua dal pignoramento immobiliare anche l'automatica costituzione quale custode del debitore pignorato, nei confronti del quale il pignoramento spiega efficacia dal momento della notifica, mentre è opponibile ai terzi solo una volta trascritto (cfr. Cass. 22 aprile 2016, n. 19412). Lo scopo, infatti, è rendere inefficaci eventuali atti successivi compiuti dal debitore (si veda l'art. 2693 c.c.) e informare eventuali creditori interessati della pendenza nella procedura esecutiva.

Com'è intuibile, la necessità di una disciplina ad hoc, che si occupasse di garantire la materiale apprensione del bene, nasceva dal fatto che. sotto la vigenza del preesistente art. 513 c.p.c., l'individuazione del bene si rivelava piuttosto difficile, in quanto, circolando, il veicolo poteva trovarsi in luoghi diversi da quello di residenza o dalla sede del debitore (ove è invece radicata la competenza territoriale per l'esecuzione) (cfr. l'art. 26 c.p.c.), oltre al fatto di poter essere ricoverato in luoghi ai quali l'ufficiale giudiziario non ha facile accesso (ad. es. un box o un garage).

Altra ragione stava nel fatto di voler evitare l'iscrizione a ruolo di procedimenti poi destinati ad estinguersi a causa del mancato reperimento del bene pignorato: non avrebbe alcun senso consentire al creditore di iscrivere a ruolo e al Tribunale di provvedere sulla vendita di un bene di cui ancora non si ha la disponibilità, oltre al fatto che, considerato che il g.e. viene nominato solo in seguito alla iscrizione a ruolo della procedura, mancherebbe anche un giudice al quale rivolgere la relativa istanza.

Ebbene, alla prima problematica il legislatore ha sperato di porre rimedio attraverso la previsione a carico dell'esecutato dell'obbligo di consegna del bene pignorato all'Istituto vendite giudiziarie e, in mancanza, attribuendo un potere di impulso dell'I.V.G. (quanto alla competenza dell'I.V.G., si segnala che, ai sensi della L. 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, è possibile rivolgersi non solo all'istituto vendite giudiziarie competente in base al luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, ma anche al più vicino) per la ricerca ed apprensione del bene (facoltà evidentemente prevista al fine di scongiurare il rischio, più concreto che astratto, di una scarsa, se non assente, collaborazione dell'esecutato).

Alla seconda, invece, la norma rimedia stabilendo che il termine di trenta giorni entro il quale il creditore deve procedere all'iscrizione a ruolo del pignoramento inizi a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta consegna del veicolo, sia essa spontanea o coatta.

Il ruolo determinante della materiale apprensione del bene pignorato

Il punto di raccordo delle decisioni che si segnalano è il ruolo determinante che il giudice ferrarese attribuisce in entrambi i casi alla materiale apprensione del bene pignorato.

Nel primo caso, la declaratoria di inefficacia del pignoramento, non ancora iscritto a ruolo, è conseguenza della mancata individuazione del bene nel momento successivo alla notifica dell'atto al debitore pignorato. Come ricorda il G.E., la primigenia versione dell'art. 521 bis c.p.c., introdotta nel 2014, non trovava coordinamento con l'art. 497 c.p.c., che individua in quarantacinque giorni dalla notifica (Non più novanta dal D.L. n. 83/2015) dal pignoramento il termine entro il quale il creditore deve presentare istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati.

Tale richiesta presuppone l'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura, che, a sua volta, nell'ipotesi di pignoramento di veicoli, come disciplinata dall'art. 521 bis c.p.c., non può avvenire finchè il bene non sia stato individuato e consegnato all'I.V.G. (“Il termine perentorio di trenta giorni ex art. 521-bis, comma 5, c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del pignoramento di autoveicoli decorre da quando l'istituto vendite giudiziarie comunica al creditore che il bene gli è stato consegnato, per cui tale termine non inizia a decorrere se il debitore omette la consegna”. Cfr. Trib. Trapani 8 ottobre 2020).

Ebbene, per far fronte al rischio che il pignoramento, già a suo tempo perfezionatosi con la notifica al debitore, andasse incontro, quantomeno in tutti i casi di mancata tempestiva consegna del veicolo all'I.V.G. o di un suo fortuito rinvenimento da parte degli organi di polizia, alla perdita di efficacia ex art. 497 c.p.c., il legislatore nel 2015 “è quindi opportunamente intervenuto al fine di correggere tale criticità, aggiungendo all'art. 521 bis c.p.c. un 7º comma in cui si dispone che, ‘in deroga a quanto previsto dall'articolo 497', l'istanza di assegnazione o di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni decorrenti non già del perfezionamento del pignoramento, bensì dal deposito, da parte del creditore, della nota di iscrizione a ruolo, la quale presuppone a sua volta, come visto, l'avvenuta consegna del veicolo”.

Ne deriva, prosegue il Tribunale, che “non essendo stata effettuata, al momento della iscrizione a ruolo, alcuna materiale apprensione del bene, a causa della incompletezza del pignoramento, il gravame deve essere dichiarato inefficacie e la istanza di vendita rigettata”.

La stessa ragione porta il Tribunale, nel secondo caso, a confermare l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo pronunciata in quanto il pignoramento era stato iscritto a ruolo e la vendita era stata disposta pur mancando il bene pignorato.

L'art. 521 bis c.p.c. stabilisce che il pignoramento deve essere iscritto a ruolo entro trenta giorni dalla comunicazione con cui l'I.V.G. mettere il creditore a conoscenza del fatto che il veicolo oggetto dello stesso è stato rintracciato.

Ciò significa, spiega il Tribunale, che il momento dell'apprensione del veicolo non segna solo il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine entro cui il pignoramento deve essere iscritto a ruolo, ma assume un ruolo determinante, nel senso che, mancando il bene, il pignoramento è inefficace. Sarebbe dunque non irragionevole pensare che il G.E. possa essere richiesto di provvedere sull'istanza di vendita del bene pignorato prima ancora che l'I.V.G. ne abbia acquisito la disponibilità.

Come è già stato affermato altrove (cfr. Trib. Trapani, 8 ottobre 2020), la consegna del bene all'I.V.G. segna non solo la decorrenza del termine perentorio entro cui alla iscrizione del pignoramento, ma è presupposto imprescindibile per la iscrizione stessa e per la vendita del bene.

Così stando le cose, non merita alcun pregio quell'opinione secondo la quale dall'art. 66 c.p.c., in forza del quale il giudice può disporre “in ogni tempo” la sostituzione del custode, discenderebbe che il creditore potrebbe domandare la sostituzione del custode prima del deposito della istanza di vendita, al fine di verificare se l'I.V.G. riesca ad apprendere il bene (e poi dare impulso al procedimento una volta che questa sia avvenuta).

Parimenti, sarebbe contrario alla ratio della disposizione – che fa della disponibilità bene pignorato il presupposto stesso della custodia – sostenere che il procedente possa comunque iscrivere a ruolo il pignoramento e domandare la vendita, senza avere certezza del rinvenimento e della custodia del bene da parte dell'I.V.G. (tesi invece sostenuta da Trib. Mantova 13 ottobre 2015; Trib. Padova 25 agosto 2015).

A tale conclusione congiura, spiega il Tribunale, la circostanza di cui sopra, ossia il fatto che la consegna effettiva del veicolo rappresenti non solo il presupposto per la relativa comunicazione al creditore e quindi per la decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo della procedura, ma sia essa stessa condicio sine qua non per iscrivere a ruolo il pignoramento.

Come si evince, in entrambi i casi la decisione del Tribunale risulta necessitata dal fatto che, contrariamente alla ratio della norma, che vuole evitare procedure esecutive relative a beni di cui di fatto non sia stata acquisita la disponibilità, al pignoramento non avesse fatto seguito l'individuazione del veicolo pignorato.

Osservazioni conclusive

Le decisioni in commento hanno offerto l'occasione per ripercorrere i tratti fondamentali di un istituto di recente conio, effettivamente pensato dal legislatore per ovviare alle problematiche insite nel pignoramento di beni di difficile intercettazione e rispetto ai quali la disciplina classica del pignoramento mobiliare si era rivelata incapace di tutelare le esigenze del creditore procedente, specie sotto il profilo della materiale apprensione del bene.

Le decisioni si presentano tra loro coerenti: in ambedue le ipotesi, il richiamo alla ratio della disposizione di cui all'art. 521 bis c.p.c. conduce il G.E. verso una soluzione di sicuro senso pratico.

Deve osservarsi come esse rappresentino l'una la conseguenza logica dell'altra (nonostante, sotto il profilo temporale, siano “inverse”).

È chiaro infatti che una volta che si individua nella materiale apprensione del bene una condicio sine qua non di efficacia del pignoramento (pronuncia del 18 maggio 2022), nessun senso avrebbe consentirne l'iscrizione a ruolo e provvedere sulla vendita di un bene “inesistente” (decisione del 15 maggio 2022).

Se infatti, da un lato, la norma consente di differire ad un momento secondario rispetto al pignoramento la materiale individuazione del bene, tuttavia, dall'altro, non ha senso iscrivere a ruolo una procedura esecutiva relativa ad un bene di cui ancora non si ha effettiva contezza.

Del resto, l'art. 521 bis c.p.c., quale procedura alternativa a quella mobiliare, di cui agli artt. 513 ss. c.p.c., è stato introdotto al fine di consentire al creditore procedente di poter “beneficiare” di una procedura più snella, pensata appositamente per ovviare alle problematiche scaturenti tutte quelle volte in cui si trattava di procedere al pignoramento di un bene di non facile ed immediata apprensione.

Ciò significa che non avrebbe alcun senso interpretare la norma prescindendo dalla necessità di preservare la ratio che ne ha determinato l'emersione, considerato, peraltro, che finchè il bene non sia stato individuato nemmeno potrà iniziare a decorrere il termine perentorio entro il quale il pignoramento deve essere iscritto a ruolo.

Il tecnicismo della materia, in uno con il carattere insolitamente puntuale della disposizione, non hanno consentito al giudice dell'esecuzione di Ferrara di pervenire ad una pronuncia particolarmente originale, non avendo che potuto, come doveva, fare applicazione della disposizione disciplinante la materia.

Ciò nonostante, la decisione merita un plauso in quanto offre agli operatori del diritto una chiave lettura dell'istituto, quando invece ben avrebbe potuto limitarsi ad una arida applicazione della disposizione

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