E' valido l'atto depositato in giudizio sottoscritto dal solo domiciliatario non munito di procura alle liti?

Redazione scientifica
08 Agosto 2022

L'atto sottoscritto dal solo domiciliatario e non dal procuratore della parte è nullo e non può essere ratificato se non prima della scadenza del termine per il deposito.

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, si è pronunciata sulla validità o meno di un atto processuale, ovvero della memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., sottoscritta dal solo domiciliatario non munito di procura alle liti, ratificata dal procuratore alle liti costituitosi in giudizio nell'interesse della parte.

Al riguardo i giudici hanno evidenziato che la risoluzione del problema è rilevante in quanto, nel caso esaminato, riguarda un atto processuale istruttorio soggetto alle decadenze di cui all'art. 183 c.p.c., posto che attraverso la memoria istruttoria si definisce il thema probandum, secondo una sequenza di atti oneri processuali soggetti a termine di decadenza.

Orbene, la produzione di una memoria istruttoria, intesa a circoscrivere il thema probandum, non è certamente inscrivibile nella categoria di attività amministrativa, bensì in quella di atto processuale rispetto al quale la controparte ha diritto a contraddire. Pertanto, si deve assumere che esso debba essere imputabile alla parte del processo rappresentata da un difensore regolarmente nominato, essendo quest'ultimo l'unico soggetto abilitato a disporre dei diritti processuali di una parte.

Sicchè occorre considerare che, proprio perché la difesa processuale presuppone il conferimento di un potere al difensore della parte rappresentata, l'ordinamento processuale attutale non ammette difese provenienti da un difensore privo di delega, se non in ipotesi eccezionali regolate per legge e, pertanto – a parte le attività amministrative – è sempre necessario che un atto processuale sia imputabile al difensore nominato dalla parte ex artt. 83 e 84 c.p.c.

E', dunque, ovvio che la memoria istruttoria sottoscritta dal solo domiciliatario è priva dei necessari requisiti formali, provenendo da persona non in grado di rappresentare la parte. L'attività svolta sulla base di detto atto, non avente – come già chiarito – i requisiti formali previsti dalla legge – non si sottrae al principio di nullità derivata.

Questione a parte, evidenziano i giudici, è poi quella se l'imputazione formale al difensore di parte possa avvenire mediante comportamento successivo del difensore munito di procura che faccia proprio il contenuto della memoria istruttoria sottoscritta dal procuratore domiciliatario.

Il fatto che il difensore cui è stato conferito il mandato difensivo abbia fatto proprio il contenuto della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. contenente le istanze istruttorie con successiva ratifica, non è in grado di fugare ogni dubbio sulla riferibilità dell'atto difensivo alla parte nell'interesse della quale detta attività viene espletata.

E' infatti evidente che l'atto processuale nullo può raggiungere il suo scopo solamente ove la ratifica intervenga entro il termine processuale indicato nella norma che ne regola le scadenze processuali.

Nel caso sottoposto all'esame dei giudici la ratifica del difensore di parte era avvenuta successivamente al maturare della preclusione istruttoria prevista dalla legge, dopo che l'eccezione era stata prontamente rilevata dalla prima memoria successiva.

Pertanto, concludono i giudici, si deve rilevare la nullità della memoria ex art. 183 c.p.c., là dove l'atto processuale de quo, non sottoscritto dal procuratore alle liti e fatto proprio dal difensore della parte munito di procura alle liti, è stato ratificato tardivamente, allorchè le preclusioni istruttorie erano ormai maturate.

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