Composizione negoziata: i condizionamenti dei tempi del percorso

Sandro Feole
10 Agosto 2022

Nelle procedure di composizione negoziata il tempo è un fattore importante e certamente condizionato e determinato da elementi che spesso prescindono dalla volontà dell'imprenditore e dei suoi professionisti e in alcuni casi anche dagli stessi creditori. È opportuno, quindi, in termini di economia del tempo individuare quali siano gli ambiti che possono sfuggire alla gestione dell'imprenditore o dei suoi professionisti.

Il tempo è certamente un fattore molto importante nella composizione, probabilmente il più importante nell'ottica del confronto con gli altri sistemi sia europei che anglosassoni in ambito delle procedure di insolvency.

Tralasciando ogni valutazione critica del contesto amministrativo e giudiziario che caratterizza il nostro paese, è proprio in questo sistema che si deve immaginare di far crescere questa nuova procedura immaginata con vita molto breve per offrire una concreta evidenza di efficacia.

Il trascorrere del tempo in una procedura di composizione è certamente condizionato e determinato dagli elementi che spesso prescindono dalla volontà dell'imprenditore e dei suoi professionisti e in alcuni casi anche dagli stessi creditori.

Nell'ipotesi di una durata ordinaria di 180 giorni, come oggi previsto dall'art. 5 d.l. 118/2021 conv. dalla l. 147/2021, si deve immaginare di definire un'ottimizzazione del tempo a disposizione che non abbia dispersioni anche di pochi giorni, considerata la mole di attività da espletare per comporre una posizione soprattutto in presenza di numerosi creditori.

È opportuno in termini di economia del tempo individuare quali siano gli ambiti che possono sfuggire alla gestione dell'imprenditore o dei suoi professionisti.

Tribunale, banche, altri creditori, si può ritenere possano essere questi i tre ambiti di maggior criticità su cui porre attenzione.

Il Tribunale interviene esclusivamente nella conferma delle misure protettive o cautelari secondo quanto previsto all'art. 7, comma 1, d.l. 118/2021, tale conferma tuttavia può essere sottoposta ad una serie di analisi da parte del Tribunale stesso, che possono tenere in sospeso la procedura sia in riferimento alle trattative di composizione con i creditori che hanno avviato procedimenti ante procedura, sia nei confronti di tutti i creditori nell'ipotesi in cui le azioni già incardinate da alcuni abbiano colpito i beni aziendali. Per esempio un creditore chirografario che abbia avviato un'azione e ottenuto un'ipoteca o pegno su beni aziendali nel procedimento a suo tempo avviato, può condizionare in modo rilevante le trattative con gli altri creditori risultando inferiori le risorse da distribuire agli altri chirografari.

Gli istituti di credito alle prese con l'attivazione delle garanzie a copertura delle proprie posizioni, soprattutto con enti statali come MCC e SACE, hanno necessità di effettuare valutazioni più ampie spesso condizionate dai tempi e dalle risposte di questi enti. A tale situazione si sommano in questa prima fase le difficoltà degli istituti a dare appropriata configurazione della procedura e delle classificazioni dei crediti, secondo le indicazioni degli organi di vigilanza bancaria. A tale proposito si auspica che gli organi deliberanti possano definire una serie di procedure standard per poter partecipare attivamente e in tempi ridotti alle composizioni negoziate.

Altri creditori come i fornitori, possono avere interesse a rinviare la propria decisione in attesa di giungere in prossimità della scadenza massima del termine dei 180 giorni, per alzare le richieste economiche considerato il maggior interesse dell'impresa a chiudere nelle fasi finali. Tali percorsi moltiplicano le sessioni di confronto per la composizione delle singole posizioni dilantandone la chiusura.

C'è quindi da concentrare l'attenzione sui tempi effettivi a disposizione e ricercare ogni sistema di ottimizzazione dei passaggi nella gestione dell'intero percorso, proprio in virtù di tale necessario contenimento.

È auspicabile, tuttavia, che nel corso della stratificazione delle esperienze pratiche e operative, tutti gli enti che si debbono inserire nel percorso abbiano la possibilità di trovare soluzioni dedicate e rispettose della tempestività delle risposte.

Nasce un dovere generale di economia del tempo che coinvolge tutti i creditori interessati nonché i Tribunali. Da tale convergenza potranno emergere le reali condizioni per poter mantenere fede alle intenzioni del legislatore e le necessità del sistema, per rendere veloce attuazione alle ristrutturazioni aziendali e una rapida svolta al rilancio delle imprese in crisi.