Sanzione disciplinare se il lavoratore è a casa ma ha impedito la visita medica?

Teresa Zappia
10 Agosto 2022

Se il lavoratore in malattia è presso la propria abitazione ma, al momento dell'arrivo del medico competente, pone in essere una condotta che ha impedito la visita, può essere destinatario di una sanzione disciplinare se il CCNL applicato include l'assenza alla visita domiciliare?

Se il lavoratore in malattia è presso la propria abitazione ma, al momento dell'arrivo del medico competente, pone in essere una condotta che ha impedito la visita, può essere destinatario di una sanzione disciplinare se il CCNL applicato include l'assenza alla visita domiciliare?

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la procedura di cui all'art. 5 L. n. 638/1983 attiene al solo rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell'INPS, travalica l'ambito interno del rapporto di lavoro.

L'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per il medesimo fatto può essere previsto dalla contrattazione collettiva.

Ne consegue che alla decadenza dal trattamento economico (sanzione a carattere amministrativo), può aggiungersi un'ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del datore, ove la condotta del dipendente integri anche violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l'INPS, però, comportano anche una responsabilità disciplinare, perché per quest'ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste dalla legge sia sul piano sostanziale che formale (art. 2106 c.c. e art. 7 St. Lav.).

Se il CCNL inserisce fra le condotte di rilievo disciplinare l'assenza alla visita domiciliare di controllo, non potrà essere sussunta in tale fattispecie astratta la condotta del lavoratore che, sebbene si trovi all'interno delle pareti domestiche, ostacoli l'accesso del medico competente.

Tale comportamento può essere equiparato al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l'istituto previdenziale, ma non anche avere riflessi disciplinari per i quali, oltre a venire in rilievo i principi di legalità e di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che scaturiscono dal rapporto, tenuto conto del dato letterale della contrattazione collettiva.