IVA: aliquota agevolata per cessioni diverse dalla prima casa

La Redazione
16 Agosto 2022

L'art. 33 del d.lgs. n. 175/2014, che ha modificato il n. 21), della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972 sostituendo anche ai fini IVA per l'individuazione degli immobili di lusso il parametro delle caratteristiche costruttive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 con quello della classificazione catastale nelle categorie A1, A8 e A9...

L'art. 33 del d.lgs. n. 175/2014, che ha modificato il n. 21), della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972 sostituendo anche ai fini IVA per l'individuazione degli immobili di lusso il parametro delle caratteristiche costruttive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 con quello della classificazione catastale nelle categorie A1, A8 e A9, è applicabile dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 175 perché l'IVA è un tributo a carattere istantaneo, è non ha portata né interpretativa né retroattiva. Tale intervento correttivo – se ha uniformato la disciplina dell'agevolazione “prima casa” - ha però provocato una nuova incoerenza all'interno della normativa IVA perché ha lasciato immutata la definizione contenuta nel n. 127-undecies), della Tabella A, Parte III, che prevede l'aliquota IVA del 10% sulle cessioni di abitazioni in difetto delle condizioni “prima casa” e che richiede tuttora che si tratti di abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del 1969.

Su questa divergenza è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare 30.12.2014, n. 31/E, affermando di ritenere superata ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, la definizione di abitazione di lusso di cui al decreto del 1969. Tale interpretazione dell'Agenzia in bonam partem è rilevante ai fini del favor verso le sanzioni relative a operazione pregresse perché, per la contradizion che nol consente, non si può sanzionare la violazione di una disposizione di legge che non si applica più.

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