Subisce un trauma cranico dopo un gioco al parco acquatico: la struttura non è responsabile
17 Agosto 2022
Una donna dopo una giornata in un parco di divertimenti acquatico sosteneva che dopo avere utilizzato una specifica attrazione avesse riportato un grave trauma cranico per un forte impatto con l'acqua. Sia in primo che in secondo grado la domanda veniva rigettata. La donna proponeva ricorso per Cassazione lamentando con il principale motivo la violazione dell'art. 2051 c.c. relativo al danno cagionato dalle cose in custodia. Il ricorso è inammissibile. Specifica la Corte di Cassazione che nella vicenda in esame, il danno fisico subito dalla ricorrente fosse successo a prescindere dall'impatto avvenuto sull'attrazione acquatica, ma che la lesione vascolare si sia presentata per altri problemi di salute. Si ricorda che questa Corte non ha mai affermato quello che la ricorrente pretende che venga detto, ossia che nel giudizio di risarcimento del danno da cose in custodia, il custode risponde anche se resta ignota la causa del danno. Dunque la Corte di Cassazione conferma la decisione di secondo grado rigettando il ricorso. (Fonte: dirittoegiustizia.it) |