Part-time non superiore al 50% e autorizzazione ex art. 53 tupi
17 Agosto 2022
Pubblico impiego privatizzato presso un ente pubblico locale: se la prestazione lavorativa non è superiore, in termini temporali, al 50% di quella prevista per il contratto a tempo pieno, il dipendente può svolgere un'altra attività, anche presso un diverso ente pubblico locale, senza darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione?
In linea generale si deve rammentare che l'impiego pubblico è caratterizzato da un regime rigoroso di incompatibilità, in base al quale è preclusa al dipendente la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro con la P.A. (art. 98 Cost., artt. 60 ss. d.P.R. n. 3/1957).
Tale divieto è stato mitigato dall'art. 53 TUPI, il quale prevede la possibilità per l'Amministrazione di appartenenza di autorizzare il dipendente a svolgere incarichi conferiti da altre PP. AA. o soggetti privati, anche retribuiti, se ritenuti compatibili con l'attività svolta dal dipendente.
Come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, il regime dei dipendenti delle Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno non è interessato dalla regolamentazione di cui all'art. 53 prefato né, quindi, può operare il richiamo ivi contenuto ai commi 57 ss. dell'art. 1 L. n. 662/96.
Tale posizione ermeneutica, inoltre, troverebbe conferma anche nel comma sesto dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001.
Con riferimento all'art. 1, co. 58-bis, L. n. 662/96, è stato precisato che la “previa autorizzazione” deve essere intesa come possibilità per i dipendenti degli enti locali di richiederla anche con riferimento ad attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, sarebbero non consentite. |