Impresa e società nelle recenti analisi della Banca d'Italia e della Consob

18 Agosto 2022

Dalla Relazione annuale della Banca d'Italia e dallo studio della Consob, entrambi dello scorso maggio, emergono chiare alcune prospettive ed alcune criticità per il mondo delle imprese - prospettive e criticità tra loro strettamente connesse - dovute sia al Covid-19 che alla guerra in Ucraina.
Premessa

Lo scorso 31 maggio si è tenuta la Relazione annuale della Banca d'Italia con le considerazioni finali del Governatore. In essa ampio spazio è stato dedicato allo stato di salute delle imprese a seguito della guerra in Ucraina.

Sempre nello scorso mese di maggio è stato pubblicato il nuovo Quaderno Giuridico Consob dal titolo “Gli sviluppi tecnologici del diritto societario” (Quaderno giuridico n. 23 - 2 maggio 2022).

In esso gli Autori hanno posto l'accento sull'introduzione delle tecnologie digitali negli assetti organizzativi e nei meccanismi di corporate governance delle società quotate. Partendo dalla trasformazione digitale delle imprese nonché dalla constatazione che lo stato emergenziale dovuto alla diffusione del COVID-19 ha indotto il legislatore a prevedere misure eccezionali volte a favorire lo svolgimento delle assemblee societarie da remoto, nello studio si è focalizzata l'attenzione sugli sviluppi tecnici in materia di accesso e gestione delle informazioni finanziarie da parte degli emittenti quotati e sui relativi impatti sull'informativa societaria.

Le considerazioni del Governatore della Banca d'Italia sull'impresa nella relazione annuale

Il Governatore della Banca d'Italia, nella relazione dello scorso 31 maggio, parte dal presupposto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche se non esaurisce il novero degli interventi necessari né l'impegno finanziario del Paese, tuttavia offre la possibilità di colmare in tempi relativamente brevi parte dei ritardi accumulati nelle infrastrutture materiali e immateriali, di potenziare il sistema della ricerca, di migliorare quello dell'istruzione e di accrescere gli investimenti nelle nuove tecnologie; tutti elementi necessari per favorire un'accelerazione della produttività e il rafforzamento del potenziale di crescita dell'economia.

Aver definito linee chiare per uno sviluppo fondato su tecnologie verdi e digitali e sul sostegno all'attività di ricerca e all'innovazione potrà contribuire al rafforzamento e all'espansione del segmento più dinamico del sistema produttivo. A detta del Governatore, le eccellenze imprenditoriali non mancano e la produttività delle imprese italiane di dimensioni medio-grandi e la loro capacità di raggiungere i mercati internazionali sono comparabili con quelle delle imprese di analoga dimensione di Francia e Germania. Tuttavia, il loro peso sull'occupazione e sul valore aggiunto resta insufficiente. In Italia le aziende con oltre 250 addetti, che hanno in media migliori risorse manageriali e organizzative e una maggiore capacità di sostenere i costi dell'innovazione e di adattarsi alla transizione verde, impiegano meno di un quarto degli occupati, circa la metà che in Francia e in Germania. L'azione volta a migliorare il funzionamento dei servizi pubblici e la regolamentazione dell'attività economica costituisce parte integrante, per molti versi cruciale, del PNRR. Sono previsti interventi normativi in numerosi ambiti e risorse adeguate a sostegno dei processi di digitalizzazione delle amministrazioni, del rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici, di una più efficace organizzazione degli uffici giudiziari.

Le misure attuate negli anni passati hanno consentito di ottenere alcuni progressi: si è ampliato notevolmente il ricorso a modalità di accesso digitale ai servizi offerti dallo Stato e dagli enti locali; dal 2015 il numero di procedimenti civili pendenti nei tribunali è diminuito di un quarto. Restano tuttavia elevate - sempre secondo il Governatore della Banca d'Italia - la complessità e l'instabilità delle norme, la farraginosità dei procedimenti amministrativi, le carenze nel funzionamento delle amministrazioni pubbliche e della giustizia. Sono fattori che ancora oggi riducono la disponibilità a investire nel nostro paese, e nel Mezzogiorno in particolare, con iniziative imprenditoriali di grande dimensione.

La definizione dei provvedimenti legislativi e regolamentari inclusi nel Piano richiede un impegno notevole per assicurare il rispetto delle scadenze concordate con la Commissione europea. Tra gli interventi da completare entro il primo semestre di quest'anno assume rilievo la legge delega di riforma del codice dei contratti pubblici. Nei prossimi mesi dovrà essere portato a termine l'iter della legge sulla concorrenza, dando attuazione, nei tempi previsti, alle numerose deleghe in essa contenute.

A conclusione dell'intera Relazione il Governatore della Banca d'Italia cita Einaudi: “Libertà di scambi economici internazionali vuol dire pace”. Sicché la cooperazione internazionale non deve cedere il passo. La necessaria riflessione sul governo della globalizzazione non deve venire offuscata dalla sfiducia e dalle tensioni che derivano dal conflitto in atto; va invece coltivata con il massimo impegno, mantenendo aperto il dialogo, la speranza che la guerra, per la quale si esprime netta e totale condanna, cessi al più presto.

Il nuovo Quaderno Giuridico della Consob: “Gli sviluppi tecnologici del Diritto Societario”

Gli Autori di questo studio (Quaderno Giuridico n. 23 - 2 maggio 2022, a cura di M. Bianchini, G. Gasparri, G. Resta, G. Trovatore, A. Zoppini) si soffermano sull'incidenza del digitale all'interno degli assetti societari e ne evidenziano gli specifici profili applicativi.

In particolare, G. Resta e A. Zoppini rilevano come al momento di porre la trasformazione digitale al centro del piano Next Generation EU, la Commissione europea abbia ribadito che la ripresa economica del continente non può non fondarsi su una riforma strutturale e organica del sistema produttivo dei singoli Stati membri, incentrata proprio sullo sviluppo e sul progresso delle prestazioni digitali. Quest'impostazione è conseguentemente confermata dal PNRR presentato dal Governo italiano nel quale, preso atto del considerevole ritardo accumulato dal nostro Paese in ambito digitale, tanto nelle competenze dei cittadini quanto nell'adozione di strumenti tecnologici più avanzati nel sistema produttivo e nei servizi pubblici, viene posto l'obiettivo di recuperare tale deficit favorendo gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali.

Secondo gli Autori, l'impulso alla digitalizzazione del mondo societario non è da attribuire esclusivamente alle misure contingenziali conseguenti alla pandemia da COVID-19, ma rappresenta da tempo il fulcro centrale dell'azione delle politiche nazionali ed europee.

In questo senso, la normativa d'emergenza ha rappresentato un significativo banco di prova per il tessuto produttivo italiano, che ha dimostrato un sufficiente grado di adattamento e di capacità di predisposizione nell'implementazione di soluzioni digitali per la gestione d'impresa.

Tra gli interventi europei pre-emergenziali, gli Autori hanno fatto riferimento all'adozione, all'interno del Company Law Package, della Direttiva (UE) 2019/1151 (recepita in Italia con il D. lgs. n. 183/2021), che, per la prima volta, ha introdotto l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, dettando a carico degli Stati membri l'obbligo di prevedere la costituzione di società di capitali interamente on-line e di potenziare l'interconnessione e lo scambio di informazioni tra i registri delle

imprese, implementando maggiori opportunità di accesso ad atti e documenti depositati nei registri nazionali o pubblicati sui bollettini nazionali. E' comunque vero che - sottolineano gli autori - tale fonte normativa non contempla una disciplina specifica relativamente allo svolgimento dell'assemblea secondo modalità completamente “virtuali”, sebbene l'impiego di strumenti digitali per l'organizzazione da remoto delle riunioni assembleari fosse già stato oggetto del “Report on digitalisation in company law”, pubblicato nel 2016 dall'Informal Company Law Expert Group (ICLEG), che già evidenziava l'assenza di una reale necessità circa la presenza fisica degli azionisti nello stesso luogo ai fini di una loro efficace partecipazione al procedimento di formazione della volontà assembleare.

Importante il richiamo all'art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020, che – per il periodo emergenziale – consente alle società, incluse quelle quotate, di prevedere, anche in assenza di disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con l'ulteriore possibilità di prevedere che tali mezzi siano utilizzati in via esclusiva. L'introduzione di tale temporanea previsione derogatoria, evidentemente legata al difficile contesto pandemico, ha il pregio - sottolineano Resta e Zoppini - di aver ulteriormente legittimato in ambito assembleare il ricorso a tecniche digitali, così ponendo le basi per una sua più coerente collocazione sistematica, al di là dei profili relativi alla partecipazione a distanza già specificamente disciplinati, nelle loro modalità operative, dall'art. 143-bis, Reg. Emittenti, in attuazione dell'art. 127 TUF.

Quanto al tema dell'interferenza tra digitalizzazione e funzioni societarie, si è sottolineata la previsione dell'obbligo, in capo agli emittenti quotati, di predisporre la relazione finanziaria annuale in un formato elettronico unico di comunicazione come individuato dal Regolamento ESEF. In merito poi all'intersezione di taluni aspetti del diritto societario con la disciplina in materia di protezione dei dati personali è stato rilevato come la trasformazione digitale del contesto societario abbia rimodulato e avvicinato i confini di queste due branche del diritto, in buona parte per la primaria rilevanza che le disposizioni in materia di privacy rivestono per qualsiasi operazione di trattamento di dati personali, sempre più spesso effettuate dagli operatori con l'ausilio di sistemi informatici (parzialmente o totalmente) automatizzati. La messe di dati personali che viene acquisita dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (si pensi ai dati personali degli azionisti, dei membri degli organi o del personale) è tale - specificano Resta e Zoppini - da renderla un centro nevralgico per la società, costretta a porre in essere ogni presidio idoneo non soltanto alla mera sicurezza dei dati, ma anche a difesa dei diritti delle persone fisiche a cui tali informazioni si riferiscono.

In conclusione, secondo gli Autori, la costante proliferazione di nuovi e più sofisticati strumenti nel panorama societario, seppur indice di un certo grado di vivacità del settore non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche giuridico, appare foriera di incertezze e possibili antinomie per il sistema.

I tentativi di ricomprendere le innovazioni tecnologiche nel diritto positivo si muovono, infatti, su un terreno particolarmente fragile e corrono il rischio di venir presto superati dall'adozione di soluzioni più all'avanguardia. Spetta in prima battuta - chiosano gli Autori - agli operatori di settore, oltreché agli interpreti, il compito di offrire orientamenti applicativi e garantire la coerenza del sistema in ogni fase di progressiva implementazione delle diverse soluzioni tecnologiche che potranno trovare una loro dimensione nel contesto societario, in particolar modo laddove il ritardo o l'inadeguatezza dell'azione legislativa, sia nazionale che europea, siano tali da creare ostacoli allo svolgimento delle attività produttive, a detrimento del sistema economico nel suo complesso.

In conclusione

Dalla Relazione annuale della Banca d'Italia e dallo studio della Consob emergono chiare alcune prospettive ed alcune criticità per il mondo delle imprese - prospettive e criticità tra loro strettamente connesse - dovute sia al Covid-19 che alla guerra in Ucraina.

Se l'incremento della digitalizzazione delle imprese, così come di ogni altra attività della nostra via quotidiana, è ormai un fatto, la cui accelerazione è stata certamente dovuta alla crisi pandemica, è anche un fatto che tale nuovo modus operandi si innesta in un sistema giuridico ed amministrativo non ottimale e non adeguatamente migliorato in questi ultimi due anni di crisi. Come specificato dal Governatore di Bankitalia, ci troviamo ancora impelagati tra norme complesse e instabili e soprattutto siamo ancora legati dalla farraginosità (ed ottusità, aggiungo io) della burocrazia. Sicché il PNNR, che certamente darà una mano soprattutto in chiave economico-finanziaria, difficilmente potrà esso solo risolvere le nostre deficienze strutturali. Tale compito spetta allo Stato italiano (ad al legislatore comunitario) nell'adeguarsi tempestivamente alle nuove tecniche di digitalizzazione, ma spetta anche agli imprenditori nell'adeguare per tempo le loro infrastrutture ai mutati tempi.

Quanto poi al diritto societario in generale, esso, benché modificato, soprattutto per i noti motivi emergenziali, in un'ottica di maggiore digitalizzazione, paga certamente i ritardi del legislatore nell'adeguamento delle norme ad una materia - la digitalizzazione - che è in continuo aggiornamento. Sicché, come emerge giustamente anche dallo studio della Consob, il rischio che il ritardo o l'inadeguatezza dell'azione legislativa, sia nazionale che europea, creino ostacoli all'attività di impresa, è certamente reale.

Infine, non può mancare di sottolinearsi come l'attività produttiva non possa essere sganciata dal contesto socio-economico in cui si trova ad operare. Sicché la soluzione definitiva della crisi pandemica, nonché la fine della guerra in Ucraina, appaiono, anche alla luce dei due studi sopra descritti, la condicio sine qua non per un rilancio definitivo dell'impresa italiana.

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