Start up innovative e procedura di sovraindebitamento

La Redazione
19 Agosto 2022

Il Tribunale di Udine ritiene che una start up innovativa che abbia legittimamente usufruito della proroga annuale della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, causa Covid, possa accedere alle procedure di sovraindebitamento (L. n. 3/2012), non essendo soggetta ad altre procedure concorsuali

Ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla L. n. 3/2012, da parte di una start up innovativa, il requisito soggettivo della non assoggettabilità ad altre procedure concorsuali della società debitrice risulta rispettato fintantochè permane l'iscrizione della start up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese. A tal proposito, l'art. 38, comma 5, D.L n. 34/2020, conv. con mod. in L. n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio), al fine di alleviare l'impatto negativo dell'emergenza Covid-19, ha prorogato di 12 mesi il termine quinquennale di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up innovative.

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