Processo tributario: conformità tra ricorso depositato e ricorso spedito
22 Agosto 2022
Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, la difformità tra il ricorso depositato davanti alla Commissione Tributaria (a nome della persona fisica in qualità di legale rappresentante di una società) e il ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate (a nome della persona fisica senza altra indicazione) non è idonea a decretare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, perché non si tratta di difformità sostanziale tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e che, rendendo incerti il petitum e la causa petendi dell'azione proposta, comporti una lesione del diritto di difesa. Inoltre, la rilevata difformità non ha inciso sulla comprensione, da parte dell'Ufficio destinatario, del contenuto del ricorso e, di conseguenza, sullo svolgimento dell'attività difensiva. |