Fallimento e “supersocietà” di fatto costituita da persone fisiche e giuridiche
22 Agosto 2022
Con la sentenza n. 18 del 12 Luglio 2022 il Tribunale di Ferrara ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per configurare una vera e propria “supersocietà” di fatto costituita da persone fisiche e giuridiche, caratterizzate dalla medesima sede e dallo stesso oggetto sociale, nonché dallo svolgimento promiscuo ed univoco, nell'interesse del gruppo, delle attività di gestione e produzione delle singole entità coinvolte. L'istruttoria svolta nel corso del giudizio consentiva di appurare, nello specifico, una serie di operazioni interconnesse sul piano societario, patrimoniale e finanziario tra una società di persone, una società di capitali ed una società irregolare, costituita fra gli eredi del titolare dell'impresa individuale, dichiarato fallito. Tali operazioni figuravano tutte riconducibili ad un unico centro di interessi. Dalla prova dell'esercizio del potere direttivo sui dipendenti, svolgenti mansioni al servizio di una o delle altre entità giuridiche, passando per la concreta dimostrazione dell'utilizzo promiscuo di beni e cespiti facenti capo alle singole entità, la spendita del nome unico del gruppo nei rapporti con i terzi, fino ad arrivare all'accertamento dell'esistenza di una tenuta contabile unitaria, senza alcuna distinzione tra le varie aziende, il Tribunale finiva con l'accertare, nel caso di specie, una realtà imprenditoriale unica caratterizzata, sul piano finanziario e amministrativo, da un'unica gestione comune di risorse, passività e flussi. Risulta senz'altro da segnalare, nel caso in esame, la particolare qualificazione giuridica di società in nome collettivo irregolare attribuita dal Tribunale alla “Comunione Ereditaria” costituitasi tra le due persone fisiche eredi del titolare dell'impresa individuale dichiarata fallita. Tale entità, a seguito del decesso del titolare firmatario, ha infatti proseguito, tramite i successori universali, l'attività commerciale, finendo con l'essere assoggettabile alla “supersocietà” di fatto e, quindi, al suo fallimento e a quello dei suoi soci illimitatamente responsabili. In continuità rispetto alla sentenza del 17 febbraio 2020, ed in linea con il consolidato orientamento della Corte Suprema (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24629) , il Tribunale conferma, con la sentenza in commento, la necessità di provare, ai fini dell'estensione, il requisito della specifica insolvenza della società di fatto, potendo il fallimento in estensione esser dichiarato solo dopo che sia stata accertata non solo la sua esistenza, ma anche l'insolvenza della società di fatto stessa. |