Osservatorio sulla Cassazione – Luglio 2022
22 Agosto 2022
Insinuazione al passivo fallimentare dei lavoratori del settore del trasporto aereo Cass. civ., sez. IV, 13 luglio 2022, n. 22161 – sent. È da escludersi, in sede di ammissione allo stato passivo fallimentare dei lavoratori del settore del trasporto aereo, il credito per integrazione del trattamento di cassa integrazione del personale interessato da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità. Si tratta, infatti, di somme integrative rispetto al trattamento di cassa integrazione, al cui pagamento è tenuto il Fondo, gestito dall''Inps e non di un credito retributivo nei confronti della società datrice.
Gli oneri del commissario in caso di ammissione al passivo e domanda c.d. "supertardiva" Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2022, n. 21760 - ord. In tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, nel caso di domanda c.d. "supertardiva" «il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore; è, pertanto, onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realizzato il risultato pratico cui l'avviso era finalizzato ex lege, restando in conseguenza irrilevante il mero “fatto notorio” dell'apertura della procedura concorsuale».
Fallimento successivo a procedura concordataria conclusasi negativamente: creditore ipotecario e conservazione della sua garanzia Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 - sent. L'art. 168, comma 3, l.fall., il quale sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina negli artt. 64 e ss. l.fall.
Start up innovativa e fallimento Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152 – ord. L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede pre-fallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31 d.l. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up.
Procedure competitive e discrezionalità spettante al curatore nella scelta tra le modalità di liquidazione Cass. civ., sez. I, 1° luglio 2022, n. 21007 - ord. La Suprema Corte, in tema di liquidazione dei beni tramite procedure competitive, ha affermato che “i principi, enunciati per le vendite effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 107, comma 2, l. fall. sono da ritenersi applicabili anche a quelle effettuate dal curatore mediante procedure competitive: la discrezionalità spettante al curatore nella scelta tra le predette modalità di liquidazione, pur comportandone, in caso di ricorso a una procedura competitiva, la sottrazione alla rigorosa osservanza delle forme previste dal codice di rito, non lo dispensa infatti dal rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza, comuni a tutte le procedure di gara e normalmente consacrate nell'avviso di vendita, aventi la finalità di garantire non solo la più ampia partecipazione possibile alla competizione, in vista del raggiungimento del miglior risultato economico, ma anche la massima informazione degl'interessati, attraverso un adeguato sistema di pubblicità e la posizione di parità tra gli offerenti, nonché la tutela dell'affidamento da ciascuno di essi riposto in ordine al regolare svolgimento della gara, il quale esige innanzitutto l'immutabilità delle condizioni fissate nell'avviso di vendita”.
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