Allaccio abusivo del Condominio ad una rete idrica per oltre 10 anni: sì al risarcimento

Redazione scientifica
22 Agosto 2022

«L'amministratore di Condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini».

Una società idrica conveniva in giudizio un Condominio per accertare che lo stesso si era abusivamente allacciato alla rete idrica di sua proprietà, approvvigionandosi illegittimamente per oltre 10 anni, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il tribunale di Napoli in prima battuta accoglieva la domanda di condanna nei confronti del Condominio al pagamento dell'importo per l'illecito commesso.

La pronuncia veniva tuttavia riformata in secondo grado, in quanto la Corte d'Appello riteneva che nonostante la documentazione confermava la presenza dell'allaccio abusivo da parte del Condominio, questa non fosse sufficiente a ritenere che l'amministratore dello stabile e quindi il Condominio dovessero rispondere solidalmente del danno cagionato alla società dai singoli condomini.

Avverso la sentenza di secondo grado la società idrica proponeva ricorso per Cassazione e con l'unico motivo denunciava l'errore della Corte d'Appello nell'aver escluso la responsabilità del Condominio, ignorando l'art. 2043 c.c. che è applicabile alla fattispecie per il fatto che l'amministratore era stato evocato in giudizio non personalmente, ma nella qualità di amministratore di un bene di proprietà del Condominio e pertanto posto sotto la sua custodia e diretto controllo.

Il ricorso è fondato.

Ricorda infatti la Corte di Cassazione che «l'amministratore di Condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini» (Cass. n. 25251/2008 e n. 22179/2014).

Nel caso di specie il compito dell'amministratore sarebbe stato quello di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetuarsi dell'illecito permanente consumato attraverso l'impianto condominiale.

Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Fote: dirittoegiustizia.it

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