Metus, prescrizione e contratti a termine legittimi
22 Agosto 2022
Successione di contratti a tempo determinato legittimi: può configurarsi un metus del lavoratore tale da impedire il decorrere del termine prescrizionale dei crediti retributivi maturati durante ed alla cessazione di ciascun rapporto?
Qualora non sia in discussione la legittimità dei termini apposti ai singoli contratti a tempo determinato, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
Ai fini della decorrenza della prescrizione, infatti, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri, non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione nemmeno gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo (principio di tassatività delle cause sospensive della prescrizione).
L'eventuale metus del lavoratore presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità, mentre nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata, l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, sicché non potrebbe configurarsi quel metus giustificante la regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale. |