Tempi e modi della determinazione del valore della quota del socio escluso

La Redazione
23 Agosto 2022

La legittimità dell'esclusione del socio non incide sulla valutazione dell'esistenza di un accordo in ordine alla liquidazione della sua quota.

In caso di esclusione del socio dalla società, la definitiva validità della delibera di esclusione, per effetto della successiva rinuncia all'impugnazione da parte del socio escluso, esplica i suoi effetti limitatamente alle decisioni con essa assunte (in particolare quella di esclusione dei soci), non potendosi invece estendere tale consolidamento anche alla determinazione del valore della quota.

Infatti, l'interesse dei soci rinuncianti all'impugnazione di contestare il quantum della liquidazione della loro quota come operato in sede assembleare sorge solo dopo e per effetto della rinuncia stessa e, quale che sia la sede in cui la società determina il valore di liquidazione della quota del socio escluso, essa non potrà mai vincolare il socio stesso, che si pone come controparte contrattuale rispetto alla società.

Parimenti, il termine di 180 giorni entro cui, ex art. 2473, comma 4, c.c., la società deve provvedere al rimborso della quota in favore del socio presuppone l'accordo sul quantum della liquidazione e non trova applicazione, pertanto, in caso di disaccordo sulla quantificazione del valore della quota.

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